Avvertenza: 
 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati. 
 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
     Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni 
 
  1. All'articolo 20, comma 1,  del  decreto  legislativo  25  maggio
2017, n. 75, le parole «nel triennio 2018-2020» sono sostituite dalle
seguenti: «fino al 31 dicembre 2021». 
  ((1-bis.  All'articolo  20,  comma  1,  lettera  c),  del   decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «31 dicembre 2017» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020». 
  1-ter. All'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio
2017, n. 75, al primo periodo, le parole: «Per il triennio 2018-2020»
sono sostituite dalle seguenti: «Per il  triennio  2020-2022»  e,  al
secondo periodo, le parole: «20  per  cento»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «30 per cento». 
  1-quater. All'articolo 1, comma 497, della legge 27 dicembre  2019,
n. 160, le parole: «31 marzo 2020» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«30 giugno 2020» e le parole: «31 gennaio 2020» sono sostituite dalle
seguenti: «30 aprile 2020».)) 
  2. All'articolo 1 del  decreto-legge  29  dicembre  2011,  n.  216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,  n.  14,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 2, le parole «31  dicembre  2019»,  ovunque  ricorrano,
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»; 
  b) al comma 6-quater, le parole «31 dicembre 2019» sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2023». 
  3. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013,  n.
150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014,  n.
15, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti:  «31
dicembre 2020». 
  4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 227, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1 del  decreto-legge  31
dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 2, le parole «negli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017»
sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2013, 2014,  2015,  2016,
2017 e 2018» e le parole «31 dicembre 2019», ovunque ricorrano,  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»; 
  b) al comma 4, le parole «31 dicembre 2019» sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2020». 
  5. All'articolo 1, comma 1148, lettera e), della legge 27  dicembre
2017, n. 205, le parole «31  dicembre  2019»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2020». 
  ((5-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo  1,  comma
147, della legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  le  graduatorie  dei
concorsi   per   l'assunzione   di   personale   dell'amministrazione
giudiziaria con la qualifica di assistente giudiziario, gia' inserite
nei  piani  assunzionali  approvati  e  finanziati  per  il  triennio
2019-2021, possono essere utilizzate fino al 30 giugno 2021. 
  5-ter. Il Ministero della salute e' autorizzato, in  aggiunta  alle
facolta' assunzionali  previste  a  legislazione  vigente,  senza  il
previo  espletamento  delle  procedure  di  mobilita'  e  in   deroga
all'obbligo di adozione del piano dei fabbisogni di cui agli articoli
6 e 6-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad  assumere
a tempo indeterminato, mediante appositi concorsi pubblici per esami,
tredici dirigenti di livello non generale, di cui cinque medici e  un
chimico,  da  imputare  all'aliquota  dei  dirigenti  sanitari,   due
economisti sanitari,  due  statistici,  un  ingegnere  biomedico,  un
ingegnere  industriale  e  un  ingegnere  ambientale,   da   imputare
all'aliquota dei dirigenti non sanitari, nonche' cinquanta unita'  di
personale   non   dirigenziale   con    professionalita'    tecniche,
appartenenti all'area  III,  posizione  economica  F1,  del  comparto
funzioni centrali. La dotazione organica del Ministero  della  salute
e'  corrispondentemente  incrementata  di  13  unita'  con  qualifica
dirigenziale di livello non generale e di 50 unita' di personale  non
dirigenziale appartenenti all'area III. Per fare  fronte  agli  oneri
derivanti dall'attuazione del presente comma e' autorizzata la  spesa
di euro 2.240.000 per  l'anno  2020  e  di  euro  4.480.000  annui  a
decorrere dall'anno 2021. Agli oneri  derivanti  dall'attuazione  del
presente comma si provvede mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2020, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della salute. I pertinenti  fondi  per  l'incentivazione
del personale dirigenziale e non  dirigenziale  del  Ministero  della
salute   sono   corrispondentemente   incrementati.    Il    Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  5-quater.  Al  fine  di  semplificare  e  accelerare  il   riordino
dell'organizzazione degli uffici del Ministero della  giustizia,  del
Ministero della salute e del Ministero del lavoro e  delle  politiche
sociali, compresi quelli di diretta  collaborazione,  e'  autorizzata
per i medesimi,  fino  al  31  ottobre  2020,  l'utilizzazione  delle
procedure di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018,
n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto  2018,  n.
97. Dall'attuazione del presente comma non devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica.)) 
  6. All'articolo 2, comma 15, del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
le parole «31 dicembre 2018»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2020». La percentuale di cui al comma 6 dell'articolo 19 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, puo' essere elevata dall'8
per cento al 10 per cento, a valere sulle  facolta'  assunzionali  di
ciascuna amministrazione. ((La percentuale del 30 per cento di cui al
comma 6-quater del citato articolo 19 del decreto legislativo n.  165
del 2001 puo' essere elevata al 38 per cento, a valere sulle facolta'
assunzionali di ciascuno degli enti di ricerca indicati nel  predetto
comma 6-quater e ferma restando la disciplina ivi prevista.)) 
  7.  Fino  al  31  dicembre  2020,  nelle  more  dell'adozione   dei
provvedimenti di adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale
23 gennaio 2019, n. 20, ai soggetti di  cui  all'articolo  14,  comma
1-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ((ad  esclusione
dei titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall'articolo  19,
commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,)) non  si
applicano le misure di cui agli  articoli  46  e  47  ((del  medesimo
decreto legislativo n. 33 del 2013. Fermo  restando  quanto  previsto
alla lettera c) del presente comma, per i  titolari  degli  incarichi
dirigenziali previsti dal citato  articolo  19,  commi  3  e  4,  del
decreto legislativo  n.  165  del  2001,  continua  a  trovare  piena
applicazione la disciplina di cui all'articolo 14 del citato  decreto
legislativo n. 33 del 2013. Con)) regolamento da adottarsi  entro  il
31 dicembre 2020, ai sensi dell'((articolo 17, comma 2,)) della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta  del  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione, di concerto con  il  Ministro  della  giustizia,  il
Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze,  il
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il
Ministro della difesa, sentito il Garante per la protezione dei  dati
personali, sono individuati i dati di cui al comma 1 dell'articolo 14
del decreto legislativo 14  marzo  2013,  n.  33,  che  le  pubbliche
amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2,  del
medesimo decreto legislativo devono  pubblicare  con  riferimento  ai
titolari amministrativi  di  vertice  e  di  incarichi  dirigenziali,
comunque  denominati,  ((nonche'  ai  dirigenti   sanitari   di   cui
all'articolo 41, comma 2, dello  stesso  decreto  legislativo,))  ivi
comprese le posizioni organizzative ad essi equiparate, nel  rispetto
dei seguenti criteri: 
  a) graduazione degli obblighi di pubblicazione dei dati di  cui  al
comma 1, lettere b) ed e), dell'articolo 14,  comma  1,  del  decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in  relazione  al  rilievo  esterno
dell'incarico svolto, al livello di potere gestionale  e  decisionale
esercitato correlato  all'esercizio  della  funzione  dirigenziale((,
tenuto anche conto della complessita' della struttura cui e' preposto
il titolare dell'incarico, fermo restando per  tutti  i  titolari  di
incarichi  dirigenziali   l'obbligo   di   comunicazione   dei   dati
patrimoniali e reddituali  di  cui  all'articolo  13,  comma  3,  del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  16
aprile 2013, n. 62)); 
  b) previsione che i dati di cui all'articolo 14, comma  1,  lettera
f), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.  33,  ((possano  essere
oggetto  anche   di   sola   comunicazione   all'amministrazione   di
appartenenza;)) 
  c) individuazione((, anche in deroga all'obbligo  di  pubblicazione
per i titolari di incarichi  dirigenziali  di  cui  all'articolo  19,
commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,))  dei
dirigenti dell'amministrazione dell'interno, degli  affari  esteri  e
della cooperazione internazionale,  delle  forze  di  polizia,  delle
forze armate e dell'amministrazione penitenziaria  per  i  quali  non
sono pubblicati i dati di cui all'articolo 14 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 3 3, in  ragione  del  pregiudizio  alla  sicurezza
nazionale interna ed  esterna  e  all'ordine  e  sicurezza  pubblica,
nonche' in rapporto ai compiti svolti per la tutela delle istituzioni
democratiche e di difesa dell'ordine e  della  sicurezza  interna  ed
esterna. 
  ((7-bis. Al fine di garantire l'immediata ed effettiva applicazione
della misura di tutela di  cui  alla  lettera  c)  del  comma  7  del
presente  articolo,   le   amministrazioni   ivi   indicate   possono
individuare, con decreto del Ministro competente,  da  emanare  entro
trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, i dirigenti per i  quali  non  sono
pubblicati i dati di cui all'articolo 14 del decreto  legislativo  14
marzo 2013, n. 33, in ragione dei motivi indicati alla citata lettera
c) del comma 7. 
  7-ter. Non e' comunque consentita l'indicizzazione dei  dati  delle
informazioni oggetto del regolamento di cui al comma 7. 
  7-quater.  Gli  obblighi  di  cui  all'articolo  14   del   decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33,  si  applicano  anche  ai  titolari
degli incarichi negli organismi previsti dall'articolo 144 del  testo
unico delle leggi sull'ordinamento  degli  enti  locali,  di  cui  al
decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267.  Le  modalita'   di
attuazione del presente comma sono definite dal regolamento di cui al
comma 7 del presente articolo. 
  7-quinquies. All'articolo 1, comma 216,  della  legge  27  dicembre
2017, n.  205,  le  parole:  «2019  e  2020»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «2019, 2020, 2021, 2022 e 2023». 
  7-sexies. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui  al  comma
7-quinquies, pari a 259.139 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e
2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.)) 
  8. All'articolo 65, comma 2, del decreto  legislativo  13  dicembre
2017, n. 217, le parole «31 dicembre  2019.»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «30 giugno 2020. Anche al fine di  consentire  i  pagamenti
digitali da parte dei cittadini, i soggetti di  cui  all'articolo  2,
comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  sono  tenuti,
entro il 30 giugno 2020, a integrare i loro sistemi di incasso con la
piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, ovvero  ad  avvalersi,  a  tal  fine,  di  servizi
forniti da altri soggetti di cui allo stesso articolo 2, comma  2,  o
da fornitori di servizi di incasso  gia'  abilitati  adoperare  sulla
piattaforma. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al precedente
periodo rileva ai fini della misurazione e  della  valutazione  della
performance  individuale  dei  dirigenti  responsabili   e   comporta
responsabilita' dirigenziale e disciplinare ai sensi  degli  articoli
21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.». 
  ((8-bis. All'articolo 7 della legge 23 luglio  2009,  n.  99,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 2-bis, le parole: «sulla base  del  contratto  annotato
nell'archivio nazionale dei veicoli ai sensi dell'articolo 94,  comma
4-bis, del codice della strada, di  cui  al  decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base  dei
dati acquisiti al sistema informativo di cui all'articolo  51,  comma
2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019,  n.  124,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19  dicembre  2019,  n.  157,  secondo  le
modalita' di cui ai commi 3-ter e 3-quater del presente  articolo»  e
le parole: «del contratto di locazione finanziaria»  sono  sostituite
dalle seguenti: «del contratto»; 
  b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
  «3-bis. Con riferimento ai periodi tributari in scadenza nel  primo
semestre dell'anno 2020, per i veicoli concessi in locazione a  lungo
termine  senza  conducente  le  somme  dovute  a  titolo   di   tassa
automobilistica  sono  versate  entro  il  31   luglio   2020   senza
l'applicazione di sanzioni e interessi. 
  3-ter. Per le fattispecie di cui al comma 3-bis, i  dati  necessari
all'individuazione dei  soggetti  tenuti  al  pagamento  della  tassa
automobilistica sono acquisiti  a  titolo  non  oneroso,  secondo  le
modalita' di cui al comma 3-quater del presente articolo, al  sistema
informativo di cui all'articolo 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26
ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19
dicembre 2019, n. 157,  e  confluiscono  negli  archivi  dell'Agenzia
delle entrate, delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano al fine di consentire il corretto svolgimento  dell'attivita'
di gestione della tassa automobilistica  ai  sensi  dell'articolo  17
della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 
  3-quater. Con decreto del Ministero dell'economia e delle  finanze,
di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da
adottare entro il 30 aprile 2020,  sentiti  il  gestore  del  sistema
informativo di cui all'articolo 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26
ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19
dicembre 2019, n. 157, e l'Agenzia delle entrate, previo parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le  modalita'
operative per l'acquisizione dei dati  di  cui  al  comma  3-ter  del
presente  articolo,  anche  attraverso   il   coinvolgimento   e   la
collaborazione delle associazioni rappresentative delle  societa'  di
locazione a lungo termine. 
  3-quinquies. Dall'attuazione del comma 3-quater non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica». 
  8-ter.  Il  termine  di  cui  all'articolo   30,   comma   5,   del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e' differito al  30  giugno  2020,
per i comuni che non hanno potuto provvedere alla consegna dei lavori
entro il termine del  31  ottobre  2019,  per  fatti  non  imputabili
all'amministrazione.)) 
  9. All'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2016,  n.
244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n.
19, le parole «per un periodo di tre anni e»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «per una durata pari a quella dell'affidamento del servizio
postale  universale».  L'applicazione   della   presente   norma   e'
subordinata all'autorizzazione della  Commissione  europea  ai  sensi
dell'articolo 108, ((paragrafo 3,)) del  Trattato  sul  funzionamento
((dell'Unione)) europea. 
  ((9-bis. All'articolo  177,  comma  2,  del  codice  dei  contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) le parole: «il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti:
«il 31 dicembre 2021»; 
  b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Le  concessioni  di
cui al comma 1, terzo  periodo,  gia'  in  essere  si  adeguano  alle
predette disposizioni entro il 31 dicembre 2020».)) 
  10. Per continuare ad assicurare  il  supporto  tecnico  necessario
allo  svolgimento   dei   compiti   istituzionali   dell'Osservatorio
nazionale sulla condizione delle  persone  con  disabilita',  di  cui
all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, e' prorogata fino  al
31 dicembre 2020 la segreteria  tecnica  gia'  costituita  presso  la
soppressa Struttura di missione per  le  politiche  in  favore  delle
persone  con  disabilita'  di  cui  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 25 ottobre 2018. Agli  oneri  per  i  compensi
degli esperti della segreteria tecnica, per  un  importo  complessivo
non superiore a 316.800 euro, si  provvede  a  valere  sulle  risorse
disponibili del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio  dei
ministri. 
  ((10-bis.  Il  termine  stabilito  dall'articolo  12  del   decreto
legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e' differito al 2
giugno 2021 per la presentazione di proposte di ricompense al  valore
militare  per  i  caduti,  i  comuni,  le  province   e   le   citta'
metropolitane. 
  10-ter. Le  proposte  di  cui  al  comma  10-bis,  corredate  della
relativa documentazione, sono inviate al Ministero della difesa,  cui
sono demandate le attribuzioni della commissione unica  nazionale  di
primo grado per la concessione  delle  qualifiche  dei  partigiani  e
delle decorazioni al valore militare, istituita dall'articolo 4 della
legge 28 marzo 1968, n. 341. 
  10-quater. Il riconoscimento delle qualifiche  dei  partigiani,  di
cui agli articoli da 7 a 10 del decreto  legislativo  luogotenenziale
21 agosto 1945, n. 518, ha effetti solo ai fini delle  ricompense  al
valore, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  10-quinquies. All'attuazione dei commi 10-bis e 10-ter il Ministero
della difesa provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie  e
strumentali disponibili a legislazione vigente. 
  10-sexies. Al comma 9 dell'articolo  30-ter  del  decreto-legge  30
aprile 2019, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Per l'anno  2020
la richiesta di cui al primo periodo puo' essere presentata  fino  al
30 settembre»; 
  b)  al  secondo  periodo,  le  parole:  «periodo  precedente»  sono
sostituite dalle seguenti: «primo periodo». 
  10-septies. Per l'anno 2020, il  termine  di  cui  all'articolo  1,
comma 52, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' differito  dal  15
gennaio al 15 maggio e il termine di cui all'articolo  1,  comma  53,
della citata legge n. 160 del 2019 e' differito dal 28 febbraio al 30
giugno. Sono fatte salve le richieste di contributo comunicate  dagli
enti locali dopo il 15 gennaio 2020 e fino alla data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto. 
  10-octies. A  decorrere  dal  1°  marzo  2020,  le  amministrazioni
pubblicano i bandi di mobilita' di cui all'articolo 30, comma 1,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel portale  internet  del
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri. A tale fine, con decreto del Ministro per  la  pubblica
amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  sono
disciplinate le modalita' di pubblicazione nel  portale,  di  cui  al
predetto articolo 30, comma 1, del decreto  legislativo  n.  165  del
2001,  degli   avvisi   di   mobilita'   adottati   dalle   pubbliche
amministrazioni, dei bandi di  concorso  per  l'accesso  al  pubblico
impiego, delle relative graduatorie di  merito  e  delle  graduatorie
degli idonei  non  vincitori  ai  quali  le  amministrazioni  possono
attingere, ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  61,  della  legge  24
dicembre 2003, n. 350, nei  limiti  di  validita'  delle  graduatorie
medesime. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 34-bis,  comma
5, del citato decreto legislativo n.  165  del  2001,  le  assunzioni
effettuate in deroga agli articoli 30 e 34-bis del  medesimo  decreto
legislativo sono fatte salve a condizione che, alla data  di  entrata
in vigore della legge di conversione del presente  decreto,  non  sia
intervenuto un provvedimento giurisdizionale definitivo. 
  10-novies. L'articolo 25 del testo unico in materia di  societa'  a
partecipazione pubblica, di cui  al  decreto  legislativo  19  agosto
2016, n. 175, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 25 (Disposizioni in materia di personale). - 1. Entro  il  30
settembre di ciascuno degli anni 2020, 2021 e  2022,  le  societa'  a
controllo pubblico  effettuano  una  ricognizione  del  personale  in
servizio, per individuare eventuali eccedenze, anche in  relazione  a
quanto previsto dall'articolo 24. L'elenco del  personale  eccedente,
con la puntuale indicazione dei profili posseduti, e' trasmesso  alla
regione nel  cui  territorio  la  societa'  ha  sede  legale  secondo
modalita' stabilite con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di  concerto  con  il  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi  dell'articolo
8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. 
  2.  Le  regioni  formano  e  gestiscono  l'elenco  dei   lavoratori
dichiarati eccedenti ai sensi del comma 1  e  agevolano  processi  di
mobilita' in ambito regionale, con le modalita' stabilite dal decreto
previsto dal medesimo comma 1 e previo accordo con le  organizzazioni
sindacali    comparativamente    piu'    rappresentative,     tramite
riallocazione totale o parziale del  personale  in  eccedenza  presso
altre societa' controllate dal medesimo ente o da  altri  enti  della
stessa regione, sulla base di un accordo tra le societa' interessate. 
  3. Decorsi ulteriori dodici mesi dalla scadenza dei termini di  cui
al comma  1,  le  regioni  trasmettono  gli  elenchi  dei  lavoratori
dichiarati eccedenti e non ricollocati all'Agenzia nazionale  per  le
politiche attive del lavoro,  che  gestisce,  d'intesa  con  ciascuna
regione  territorialmente   competente,   l'elenco   dei   lavoratori
dichiarati eccedenti e non ricollocati». 
  10-decies.  Fermi  restando  gli  obblighi  di  riassorbimento  del
personale stabiliti dal comma 8 dell'articolo 19 del testo  unico  di
cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le disposizioni di
cui al comma 10-novies del  presente  articolo  si  applicano,  salva
diversa disciplina  normativa  a  tutela  dei  lavoratori,  anche  ai
dipendenti dei consorzi e delle aziende costituiti,  rispettivamente,
ai sensi degli  articoli  31  e  114  del  testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267, che, alla data di entrata in vigore della  legge
di  conversione  del  presente  decreto,  risultino  gia'  posti   in
liquidazione  da  parte  delle  amministrazioni  pubbliche   di   cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165. 
  10-undecies. Dopo il comma  147  dell'articolo  1  della  legge  27
dicembre 2019, n. 160, e' inserito il seguente: 
  «147-bis. Le disposizioni del comma 147,  in  materia  di  utilizzo
delle   graduatorie   dei   concorsi   pubblici   da   parte    delle
amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applicano  alle  assunzioni
del personale scolastico, compresi i dirigenti, e del personale delle
istituzioni  di  alta  formazione  artistica,  musicale  e  coreutica
nonche' del personale delle scuole e degli asili comunali». 
  10-duodecies. All'articolo 3, comma 6, del decreto  legislativo  13
aprile 2017, n. 59, il secondo periodo e'  sostituito  dal  seguente:
«Con  decreto  del  Ministro  dell'istruzione   e'   costituita   una
commissione nazionale di  esperti  per  la  definizione  delle  prove
scritte e delle relative griglie di valutazione». 
  10-terdecies.  All'articolo  1,  comma  10,  del  decreto-legge  29
ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla  legge  20
dicembre 2019, n. 159,  le  parole:  «bandito  nell'anno  2016»  sono
soppresse. 
  10-quaterdecies. All'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre
2019,  n.  160,  le  parole:  «dodici  mesi»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «ventiquattro mesi». 
  10-quinquiesdecies.  Nelle  more  della  revisione  organica  della
normativa di cui all'articolo 1, comma 810, della legge  30  dicembre
2018, n.  145,  l'articolo  3,  comma  1,  lettera  c),  del  decreto
legislativo 15 maggio 2017, n. 70, si interpreta nel  senso  che  non
possono accedere ai contributi all'editoria le  imprese  editrici  di
quotidiani e  periodici  partecipate,  con  quote  maggioritarie,  da
gruppi editoriali  quotati  o  partecipati  da  societa'  quotate  in
mercati regolamentati. 
  10-sexiesdecies. Per la realizzazione dello screening oftalmologico
straordinario  mobile,  affidato  dal  Ministero  della  salute  alla
sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della
cecita' ai sensi  del  comma  453  dell'articolo  1  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, l'autorizzazione di spesa di cui al comma  454
del medesimo articolo 1 della legge n. 145 del 2018  e'  incrementata
di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023. 
  10-septiesdecies. Agli oneri derivanti dal  comma  10-sexiesdecies,
pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e  2023,
si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del comma 1  dell'articolo  20  del
          decreto legislativo 25 maggio  2017,  n.  75  (Modifiche  e
          integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
          ai sensi degli articoli 16,  commi  1,  lettera  a),  e  2,
          lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e),
          f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della  legge  7
          agosto 2015, n. 124, in materia di  riorganizzazione  delle
          amministrazioni pubbliche), come modificato dalla  presente
          legge: 
                «Art. 20 (Superamento del precariato nelle  pubbliche
          amministrazioni). -  1.  Le  amministrazioni,  al  fine  di
          superare il precariato, ridurre il ricorso ai  contratti  a
          termine e valorizzare  la  professionalita'  acquisita  dal
          personale con  rapporto  di  lavoro  a  tempo  determinato,
          possono, fino al 31 dicembre 2021, in coerenza con il piano
          triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2,  e
          con l'indicazione  della  relativa  copertura  finanziaria,
          assumere a tempo indeterminato personale  non  dirigenziale
          che possegga tutti i seguenti requisiti: 
                  a) risulti in servizio successivamente alla data di
          entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti
          a tempo determinato presso  l'amministrazione  che  procede
          all'assunzione o, in caso di amministrazioni  comunali  che
          esercitino funzioni in forma  associata,  anche  presso  le
          amministrazioni con servizi associati; 
                  b) sia stato  reclutato  a  tempo  determinato,  in
          relazione alle medesime  attivita'  svolte,  con  procedure
          concorsuali   anche   espletate   presso    amministrazioni
          pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione; 
                  c)  abbia  maturato,  al  31  dicembre  2020,  alle
          dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a)  che
          procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio,  anche
          non continuativi, negli ultimi otto anni. 
                Omissis.» 
              Si riporta il testo del comma 15 dell'articolo  22  del
          decreto legislativo 25 maggio  2017,  n.  75  (Modifiche  e
          integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
          ai sensi degli articoli 16,  commi  1,  lettera  a),  e  2,
          lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e),
          f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della  legge  7
          agosto 2015, n. 124, in materia di  riorganizzazione  delle
          amministrazioni pubbliche), come modificato dalla  presente
          legge: 
                «Art.   22   (Disposizioni   di    coordinamento    e
          transitorie). - 1. - 14. Omissis 
                15.  Per  il   triennio   2020-2022,   le   pubbliche
          amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalita'
          interne,  possono  attivare,  nei  limiti   delle   vigenti
          facolta'   assunzionali,   procedure   selettive   per   la
          progressione tra le aree riservate al personale  di  ruolo,
          fermo restando il possesso dei titoli di  studio  richiesti
          per l'accesso dall'esterno. Il numero  di  posti  per  tali
          procedure selettive riservate non puo' superare il  30  per
          cento di quelli previsti  nei  piani  dei  fabbisogni  come
          nuove  assunzioni  consentite  per  la  relativa   area   o
          categoria. In ogni caso, l'attivazione di  dette  procedure
          selettive riservate determina, in relazione  al  numero  di
          posti  individuati,  la  corrispondente   riduzione   della
          percentuale di riserva  di  posti  destinata  al  personale
          interno, utilizzabile da ogni amministrazione ai fini delle
          progressioni tra le aree di cui all'articolo 52 del decreto
          legislativo n.  165  del  2001.  Tali  procedure  selettive
          prevedono  prove  volte  ad  accertare  la  capacita'   dei
          candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la
          soluzione  di  problemi  specifici  e  casi  concreti.   La
          valutazione positiva conseguita dal dipendente  per  almeno
          tre anni, l'attivita'  svolta  e  i  risultati  conseguiti,
          nonche' l'eventuale  superamento  di  precedenti  procedure
          selettive,   costituiscono   titoli   rilevanti   ai   fini
          dell'attribuzione  dei  posti   riservati   per   l'accesso
          all'area superiore. 
                Omissis.» 
              Si riporta il testo del comma 497 dell'articolo 1 della
          legge 27 dicembre 2019,  n.  160  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020   e   bilancio
          pluriennale per il  triennio  2020-2022),  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «497. Ai fini di cui al comma 495, le amministrazioni
          interessate  provvedono  a  valere  sulle  risorse  di  cui
          all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge  27
          dicembre 2006, n. 296, ripartite con decreto del Presidente
          del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la
          pubblica amministrazione, di concerto con il  Ministro  del
          lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  con  il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, da emanare, previa intesa in
          sede di Conferenza unificata, entro il 30 giugno  2020.  Al
          fine del riparto le predette amministrazioni, entro  il  30
          aprile  2020,  presentano  istanza  alla   Presidenza   del
          Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  della   funzione
          pubblica. Ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato dei
          lavoratori impegnati in attivita' di pubblica utilita',  le
          regioni provvedono mediante il pieno utilizzo delle risorse
          a tal  fine  stanziate  da  leggi  regionali  nel  rispetto
          dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019,  n.  34,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno  2019,
          n. 58.». 
              Si  riporta  il  testo   dei   commi   2   e   6-quater
          dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  febbraio
          2012, n. 14 (Proroga di termini  previsti  da  disposizioni
          legislative), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 1 (Proroga termini in materia di assunzioni). -
          1. (Omissis) 
                2.  Il  termine  per  procedere  alle  assunzioni  di
          personale a tempo indeterminato  relative  alle  cessazioni
          verificatesi negli anni 2009, 2010,  2011  e  2012  di  cui
          all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n.
          244, e successive modificazioni, e all'articolo  66,  commi
          9-bis, 13, 13-bis e 14, del decreto-legge 25  giugno  2008,
          n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
          2008, n. 133, e successive modificazioni, e'  prorogato  al
          31 dicembre 2020 e le relative autorizzazioni ad  assumere,
          ove previste, possono essere concesse entro il 31  dicembre
          2020. 
                3. - 6-ter. (Omissis) 
                6-quater. Per le esigenze funzionali di cui al  comma
          2 dell'articolo 10-bis del decreto-legge 30 settembre 2005,
          n.  203,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  2
          dicembre  2005,  n.  248,  la  possibilita'   di   utilizzo
          temporaneo del contingente di personale in servizio  presso
          il  Dipartimento  della  funzione  pubblica  alla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, secondo le modalita'  del  comma  3  del  medesimo
          articolo, e' consentita fino al 31 dicembre 2023. 
                (Omissis).» 
              Si riporta il testo del comma  5  dell'articolo  1  del
          decreto-legge 30 dicembre 2013,  n.  150,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15 (Proroga
          di termini  previsti  da  disposizioni  legislative),  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 1 (Proroga di termini in materia di assunzioni,
          organizzazione    e    funzionamento    delle     Pubbliche
          Amministrazioni). - 1. - 4. (Omissis) 
                5. Le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2013,
          adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge 24
          dicembre 2012, n. 228, sono prorogate al 31 dicembre 2020. 
                (Omissis).» 
              Si riporta il testo del comma 227 dell'articolo 1 della
          legge  28  dicembre  2015,  n.  208  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2016): 
                «227. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, commi
          1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
          con modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n.  114,
          possono procedere, per gli  anni  2016,  2017  e  2018,  ad
          assunzioni di personale a tempo indeterminato di  qualifica
          non dirigenziale nel limite di un contingente di  personale
          corrispondente, per ciascuno  dei  predetti  anni,  ad  una
          spesa pari al 25 per cento di quella relativa  al  medesimo
          personale cessato nell'anno precedente. Per i ricercatori e
          tecnologi  restano  ferme  le  percentuali  di  turn   over
          previste dall'articolo 3, comma  2,  del  decreto-legge  24
          giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 11 agosto 2014, n.  114.  Al  fine  di  garantire  la
          continuita' nell'attuazione  delle  attivita'  di  ricerca,
          tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 2,  comma  4,
          del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e nelle more
          della  emanazione  dei   decreti   di   riordino   di   cui
          all'articolo 17, comma 1, della legge  7  agosto  2015,  n.
          124, gli istituti e gli enti di ricerca possono  continuare
          ad avvalersi del personale con contratto di  collaborazione
          coordinata e  continuativa  in  essere  alla  data  del  31
          dicembre 2015, mediante l'attivazione, previa  verifica  di
          idoneita', di contratti a tempo determinato a valere  sulle
          risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 1,  comma  188,
          della  legge  23  dicembre  2005,  n.  266,  e   successive
          modificazioni, nonche', nel limite del 30 per cento,  sulle
          risorse derivanti dalle facolta' assunzionali disponibili a
          legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico
          della finanza pubblica. Resta escluso dalle disposizioni di
          cui al presente comma il personale di  cui  all'articolo  3
          del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165.  Sono
          conseguentemente ridotti gli stanziamenti di bilancio delle
          amministrazioni centrali.» 
              Si riporta il testo dei commi 2 e 4 dell'articolo 1 del
          decreto-legge 31 dicembre 2014,  n.  192,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 (Proroga
          di termini  previsti  da  disposizioni  legislative),  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 1 (Proroga di termini in materia  di  pubbliche
          amministrazioni). - 1. (Omissis) 
                2.  Il  termine  per  procedere  alle  assunzioni  di
          personale a tempo indeterminato, relative  alle  cessazioni
          verificatesi negli anni 2013, 2014, 2015,  2016  ,  2017  e
          2018,  previste  dall'articolo  3,  commi  1   e   2,   del
          decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  11  agosto  2014,   n.   114,
          dall'articolo 66, commi 9-bis e 13-bis del decreto-legge 25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e'
          prorogato al 31 dicembre 2020 e le relative  autorizzazioni
          ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il
          31 dicembre 2020. 
                3. (Omissis) 
                4. Le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2014,
          adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 464,  della  legge
          27 dicembre 2013, n. 147, sono  prorogate  al  31  dicembre
          2020. 
                (Omissis).» 
              Si riporta il testo  del  comma  1148  dell'articolo  1
          della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2018-2020),  come
          modificato dalla presente legge: 
                «1148. In materia di graduatorie e assunzioni  presso
          le pubbliche amministrazioni,  sono  disposte  le  seguenti
          proroghe di termini: 
                  a)  l'efficacia  delle  graduatorie  dei   concorsi
          pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla
          data del 31 dicembre 2017 e relative  alle  amministrazioni
          pubbliche  soggette  a  limitazioni  delle  assunzioni,  e'
          prorogata al 31 dicembre 2018, ferma  restando  la  vigenza
          delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e,
          per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della
          graduatoria ai sensi dell'articolo  35,  comma  5-ter,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
                  b) all'articolo 1  del  decreto-legge  29  dicembre
          2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          febbraio  2012,  n.  14,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                    1) al comma 2, le parole: « 31 dicembre  2017  »,
          ovunque ricorrono, sono sostituite  dalle  seguenti:  «  31
          dicembre 2018 »; 
                    2) al comma 6-quater, le parole:  «  31  dicembre
          2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31  dicembre  2018
          »; 
                  c) all'articolo 1, comma 5,  del  decreto-legge  30
          dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 febbraio 2014, n. 15, le  parole:  «  31  dicembre
          2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31  dicembre  2018
          »; 
                  d) fermo restando quanto previsto dall'articolo  1,
          comma  227,  della  legge  28  dicembre   2015,   n.   208,
          all'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n.  192,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio
          2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                    1) al comma 2, le parole: « negli anni 2013, 2014
          e 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2013,
          2014, 2015 e 2016 » e le parole:  «  31  dicembre  2017  »,
          ovunque ricorrono, sono sostituite  dalle  seguenti:  «  31
          dicembre 2018 »; 
                    2) al comma 4, le parole: « 31  dicembre  2017  »
          sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »; 
                  e)  il  termine  per  procedere   alle   assunzioni
          autorizzate con il decreto previsto all'articolo  1,  comma
          365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n.  232,  e'
          prorogato al 31 dicembre 2020; 
                  f) all'articolo 2, comma 15,  del  decreto-legge  6
          luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: « 31 dicembre  2017
          » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »; 
                  g) all'articolo 4,  comma  9,  terzo  periodo,  del
          decreto-legge 31  agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30  ottobre  2013,  n.  125,  le
          parole:  «  31  dicembre  2017  »  sono  sostituite   dalle
          seguenti: « 31 dicembre 2018 »; 
                  h)  all'articolo   22,   comma   8,   del   decreto
          legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: « 1°  gennaio
          2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2019 ». 
                Omissis.» 
              Si riporta il testo del comma 147 dell'articolo 1 della
          citata legge n. 160 del 2019: 
                «147. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
          2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  possono
          utilizzare le  graduatorie  dei  concorsi  pubblici,  fatti
          salvi i periodi di  vigenza  inferiori  previsti  da  leggi
          regionali, nel rispetto dei seguenti limiti: 
                  a) le graduatorie  approvate  nell'anno  2011  sono
          utilizzabili  fino  al  30  marzo  2020  previa   frequenza
          obbligatoria,  da  parte  dei   soggetti   inseriti   nelle
          graduatorie,  di  corsi  di  formazione   e   aggiornamento
          organizzati da ciascuna amministrazione, nel  rispetto  dei
          principi di  trasparenza,  pubblicita'  ed  economicita'  e
          utilizzando le risorse disponibili a legislazione  vigente,
          e previo superamento di un apposito esame-colloquio diretto
          a verificarne la perdurante idoneita'; 
                  b) le graduatorie approvate negli anni dal 2012  al
          2017 sono utilizzabili fino al 30 settembre 2020; 
                  c) le graduatorie approvate negli anni 2018 e  2019
          sono utilizzabili entro tre anni dalla loro approvazione. 
                Omissis.» 
              Si riporta il  testo  degli  articoli  6  e  6-ter  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  (Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche): 
                «Art. 6 (Organizzazione degli uffici e fabbisogni  di
          personale). - 1. Le amministrazioni  pubbliche  definiscono
          l'organizzazione degli uffici  per  le  finalita'  indicate
          all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformita' al piano
          triennale dei fabbisogni  di  cui  al  comma  2,  gli  atti
          previsti dai rispettivi  ordinamenti,  previa  informazione
          sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali. 
                2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle  risorse
          pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance
          organizzativa,  efficienza,  economicita'  e  qualita'  dei
          servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano
          il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza
          con la pianificazione pluriennale delle attivita'  e  della
          performance, nonche' con le linee di indirizzo  emanate  ai
          sensi  dell'articolo  6-ter.  Qualora   siano   individuate
          eccedenze  di  personale,   si   applica   l'articolo   33.
          Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche  curano
          l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso  la
          coordinata  attuazione  dei  processi  di  mobilita'  e  di
          reclutamento del  personale,  anche  con  riferimento  alle
          unita' di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano  triennale
          indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione  del
          piano, nei limiti delle  risorse  quantificate  sulla  base
          della spesa per  il  personale  in  servizio  e  di  quelle
          connesse alle facolta' assunzionali previste a legislazione
          vigente. 
                3. In sede di definizione del piano di cui  al  comma
          2, ciascuna amministrazione  indica  la  consistenza  della
          dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base
          ai fabbisogni programmati e secondo le linee  di  indirizzo
          di  cui  all'articolo  6-ter,  nell'ambito  del  potenziale
          limite finanziario  massimo  della  medesima  e  di  quanto
          previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6
          luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012,  n.  135,  garantendo  la  neutralita'
          finanziaria  della  rimodulazione.  Resta  fermo   che   la
          copertura  dei  posti  vacanti  avviene  nei  limiti  delle
          assunzioni consentite a legislazione vigente. 
                4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui  al
          comma 2, adottato annualmente dall'organo  di  vertice,  e'
          approvato, anche per le finalita' di cui  all'articolo  35,
          comma 4, con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o del Ministro delegato, su proposta del  Ministro
          competente, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze. Per le altre  amministrazioni  pubbliche  il
          piano triennale dei fabbisogni,  adottato  annualmente  nel
          rispetto delle previsioni  di  cui  ai  commi  2  e  3,  e'
          approvato secondo le modalita'  previste  dalla  disciplina
          dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui  al
          presente comma, e' assicurata  la  preventiva  informazione
          sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali. 
                4-bis. 
                5. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri,  per
          il  Ministero  degli  affari   esteri,   nonche'   per   le
          amministrazioni che esercitano competenze istituzionali  in
          materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e  di
          giustizia, sono fatte  salve  le  particolari  disposizioni
          dettate dalle normative di settore. L'articolo 5, comma  3,
          del  decreto  legislativo  30  dicembre   1992,   n.   503,
          relativamente  al  personale  appartenente  alle  Forze  di
          polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso  che
          al predetto personale non si applica  l'articolo  16  dello
          stesso decreto. Restano salve le disposizioni  vigenti  per
          la determinazione delle dotazioni organiche  del  personale
          degli istituti e scuole di ogni  ordine  e  grado  e  delle
          istituzioni  educative.  Le  attribuzioni   del   Ministero
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          relative a tutto  il  personale  tecnico  e  amministrativo
          universitario, ivi  compresi  i  dirigenti,  sono  devolute
          all'universita' di appartenenza. Parimenti sono  attribuite
          agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano tutte
          le attribuzioni  del  Ministero  dell'universita'  e  della
          ricerca scientifica e tecnologica in materia di  personale,
          ad  eccezione  di  quelle  relative  al  reclutamento   del
          personale di ricerca. 
                6. Le amministrazioni pubbliche  che  non  provvedono
          agli adempimenti di cui al presente  articolo  non  possono
          assumere nuovo personale. 
                6-bis. Sono fatte salve le procedure di  reclutamento
          del personale docente, educativo e amministrativo,  tecnico
          e  ausiliario  (ATA)  delle  istituzioni   scolastiche   ed
          educative statali, delle  istituzioni  di  alta  formazione
          artistica,  musicale  e  coreutica  e   delle   istituzioni
          universitarie, nonche' degli enti pubblici  di  ricerca  di
          cui al decreto legislativo 25 novembre 2016,  n.  218.  Per
          gli enti del servizio sanitario nazionale sono fatte  salve
          le particolari  disposizioni  dettate  dalla  normativa  di
          settore.» 
                «Art. 6-ter (Linee di indirizzo per la pianificazione
          dei fabbisogni di personale). - 1. Con  decreti  di  natura
          non   regolamentare   adottati   dal   Ministro   per    la
          semplificazione e la pubblica amministrazione  di  concerto
          con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
          definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica,
          linee  di  indirizzo  per  orientare   le   amministrazioni
          pubbliche nella predisposizione dei  rispettivi  piani  dei
          fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma  2,
          anche con riferimento a fabbisogni prioritari  o  emergenti
          di nuove figure e competenze professionali. 
                2. Le linee di indirizzo  di  cui  al  comma  1  sono
          definite  anche  sulla   base   delle   informazioni   rese
          disponibili  dal  sistema  informativo  del  personale  del
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento
          della Ragioneria generale dello Stato, di cui  all'articolo
          60. 
                3. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al
          sistema sanitario nazionale e agli enti locali,  i  decreti
          di cui al comma 1 sono adottati previa intesa  in  sede  di
          Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 6,  della
          legge 5 giugno 2003, n. 131. Con riguardo  alle  aziende  e
          agli enti del Servizio sanitario nazionale,  i  decreti  di
          cui al comma 1 sono  adottati  di  concerto  anche  con  il
          Ministro della salute. 
                4.  Le  modalita'  di  acquisizione  dei   dati   del
          personale  di  cui  all'articolo  60  sono   a   tal   fine
          implementate   per    consentire    l'acquisizione    delle
          informazioni  riguardanti   le   professioni   e   relative
          competenze  professionali,  nonche'  i  dati  correlati  ai
          fabbisogni. 
                5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo
          le  modalita'  definite  dall'articolo   60   le   predette
          informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono
          resi  tempestivamente  disponibili  al  Dipartimento  della
          funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani
          e' effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in
          assenza  di  tale  comunicazione,  e'  fatto  divieto  alle
          amministrazioni di procedere alle assunzioni. 
                6. Qualora, sulla base  del  monitoraggio  effettuato
          dal Ministero dell'economia e delle finanze di  intesa  con
          il  Dipartimento  della  funzione  pubblica  attraverso  il
          sistema informativo di cui al comma 2, con riferimento alle
          amministrazioni dello  Stato,  si  rilevino  incrementi  di
          spesa  correlati  alle  politiche  assunzionali   tali   da
          compromettere gli obiettivi  e  gli  equilibri  di  finanza
          pubblica, il Ministro per la semplificazione e la  pubblica
          amministrazione, con decreto di natura  non  regolamentare,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          adotta le  necessarie  misure  correttive  delle  linee  di
          indirizzo di cui al comma 1.  Con  riguardo  alle  regioni,
          agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale ed agli
          enti locali, le misure  correttive  sono  adottate  con  le
          modalita' di cui al comma 3.» 
              Si   riporta   il   testo   dell'articolo   4-bis   del
          decreto-legge  12  luglio  2018,  n.  86,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge   9   agosto   2018,   n.   97
          (Disposizioni  urgenti  in  materia   di   riordino   delle
          attribuzioni dei  Ministeri  dei  beni  e  delle  attivita'
          culturali  e  del   turismo,   delle   politiche   agricole
          alimentari e forestali e dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare, nonche' in  materia  di  famiglia  e
          disabilita'): 
                «Art.    4-bis    (Procedure    per    il    riordino
          dell'organizzazione  dei  Ministeri).  -  1.  Al  fine   di
          semplificare ed accelerare il riordino  dell'organizzazione
          dei  Ministeri,  anche  con  riferimento  agli  adeguamenti
          conseguenti alle disposizioni di cui agli articoli  1  e  2
          del presente decreto, a decorrere dalla data di entrata  in
          vigore della legge di conversione del  presente  decreto  e
          fino al 30 giugno 2019, i regolamenti di organizzazione dei
          Ministeri, ivi  inclusi  quelli  degli  uffici  di  diretta
          collaborazione, possono essere  adottati  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro competente, di concerto con  il  Ministro  per  la
          pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze, previa delibera del Consiglio dei  ministri.
          I decreti previsti dal presente articolo sono  soggetti  al
          controllo preventivo di legittimita' della Corte dei  conti
          ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3,  della  legge  14
          gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del
          Consiglio dei ministri richiede il parere del Consiglio  di
          Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno  dei
          predetti decreti cessa di avere vigore,  per  il  Ministero
          interessato, il regolamento di organizzazione vigente." 
              Si riporta il testo del comma 15  dell'articolo  2  del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  7   agosto   2012,   n.   135
          (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
          con invarianza dei servizi ai cittadini nonche'  misure  di
          rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese   del   settore
          bancario), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 2 (Riduzione delle  dotazioni  organiche  delle
          pubbliche amministrazioni). - 1. - 14. (Omissis) 
                15.   Fino   alla   conclusione   dei   processi   di
          riorganizzazione di cui al presente articolo e comunque non
          oltre il 31 dicembre 2020  sono  sospese  le  modalita'  di
          reclutamento  previste  dall'articolo  28-bis  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
                (Omissis).» 
              Si riporta il testo dell'articolo 19 del citato decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
                «Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali).  -  1.
          Ai fini del conferimento di ciascun  incarico  di  funzione
          dirigenziale si tiene conto, in  relazione  alla  natura  e
          alle caratteristiche degli  obiettivi  prefissati  ed  alla
          complessita' della struttura interessata, delle  attitudini
          e delle capacita' professionali del singolo dirigente,  dei
          risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione  di
          appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche
          competenze   organizzative   possedute,    nonche'    delle
          esperienze di direzione eventualmente maturate  all'estero,
          presso il settore privato o  presso  altre  amministrazioni
          pubbliche, purche' attinenti al conferimento dell'incarico.
          Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi
          diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile. 
                1-bis.  L'amministrazione  rende  conoscibili,  anche
          mediante  pubblicazione  di  apposito   avviso   sul   sito
          istituzionale, il  numero  e  la  tipologia  dei  posti  di
          funzione  che  si  rendono  disponibili   nella   dotazione
          organica  ed   i   criteri   di   scelta;   acquisisce   le
          disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta. 
                1-ter.  Gli  incarichi  dirigenziali  possono  essere
          revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di  cui
          all'articolo 21, comma 1, secondo periodo. 
                2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          sono  conferiti  secondo  le  disposizioni   del   presente
          articolo.   Con   il    provvedimento    di    conferimento
          dell'incarico,  ovvero  con  separato   provvedimento   del
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o  del  Ministro
          competente per gli  incarichi  di  cui  al  comma  3,  sono
          individuati l'oggetto  dell'incarico  e  gli  obiettivi  da
          conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani  e  ai
          programmi definiti dall'organo di vertice nei  propri  atti
          di indirizzo e alle eventuali modifiche  degli  stessi  che
          intervengano nel corso  del  rapporto,  nonche'  la  durata
          dell'incarico, che deve  essere  correlata  agli  obiettivi
          prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
          anni ne' eccedere il termine  di  cinque  anni.  La  durata
          dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se  coincide
          con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
          a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono  rinnovabili.
          Al provvedimento di conferimento  dell'incarico  accede  un
          contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
          trattamento economico, nel rispetto dei  principi  definiti
          dall'articolo  24.  E'  sempre   ammessa   la   risoluzione
          consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento  ad
          un dirigente della seconda fascia di  incarichi  di  uffici
          dirigenziali generali o di funzioni equiparate,  la  durata
          dell'incarico e' pari a tre anni. Resta  fermo  che  per  i
          dipendenti  statali  titolari  di  incarichi  di   funzioni
          dirigenziali  ai  sensi  del  presente  articolo,  ai  fini
          dell'applicazione dell'articolo 43, comma  1,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.  1092,
          e   successive   modificazioni,   l'ultimo   stipendio   va
          individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione
          all'incarico  svolto.  Nell'ipotesi  prevista   dal   terzo
          periodo del presente comma, ai fini della liquidazione  del
          trattamento di fine servizio, comunque denominato,  nonche'
          dell'applicazione dell'articolo 43, comma  1,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.  1092,
          e   successive   modificazioni,   l'ultimo   stipendio   va
          individuato nell'ultima retribuzione  percepita  prima  del
          conferimento dell'incarico avente durata  inferiore  a  tre
          anni. 
                3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
          gli incarichi di direzione di strutture articolate al  loro
          interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
          equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
          Repubblica,  previa   deliberazione   del   Consiglio   dei
          ministri, su proposta del Ministro competente, a  dirigenti
          della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o,  con
          contratto a tempo determinato, a persone in possesso  delle
          specifiche  qualita'  professionali  e  nelle   percentuali
          previste dal comma 6. 
                4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di  livello
          generale sono conferiti  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei   ministri,   su   proposta   del   Ministro
          competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
          all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per  cento
          della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
          ai  medesimi  ruoli   ovvero,   con   contratto   a   tempo
          determinato,  a  persone  in  possesso   delle   specifiche
          qualita' professionali richieste dal comma 6. 
                4-bis. I criteri di conferimento degli  incarichi  di
          funzione dirigenziale di  livello  generale,  conferiti  ai
          sensi del comma 4  del  presente  articolo,  tengono  conto
          delle condizioni di pari opportunita' di  cui  all'articolo
          7. 
                5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
          dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio  di
          livello dirigenziale generale, ai  dirigenti  assegnati  al
          suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c). 
                5-bis.  Ferma  restando  la  dotazione  effettiva  di
          ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi  da
          1   a   5   possono   essere   conferiti,    da    ciascuna
          amministrazione, anche  a  dirigenti  non  appartenenti  ai
          ruoli di cui  all'articolo  23,  purche'  dipendenti  delle
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,  ovvero  di
          organi costituzionali,  previo  collocamento  fuori  ruolo,
          aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
          secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi di  cui  ai
          commi 1, 2, 4 e 5 possono essere conferiti entro il  limite
          del 15 per cento della  dotazione  organica  dei  dirigenti
          appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo
          articolo 23 e del 10 per cento della dotazione organica  di
          quelli appartenenti alla seconda fascia. I suddetti  limiti
          percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino
          ad un massimo del 25 e del 18 per  cento,  con  contestuale
          diminuzione delle corrispondenti  percentuali  fissate  dal
          comma 6. 
                5-ter. I criteri di conferimento degli  incarichi  di
          direzione degli uffici di livello  dirigenziale,  conferiti
          ai sensi del comma 5 del presente articolo,  tengono  conto
          delle condizioni di pari opportunita' di  cui  all'articolo
          7. 
                6. Gli incarichi di cui ai commi da  1  a  5  possono
          essere conferiti, da  ciascuna  amministrazione,  entro  il
          limite del  10  per  cento  della  dotazione  organica  dei
          dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli  di  cui
          all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
          di  quelli  appartenenti  alla  seconda  fascia,  a   tempo
          determinato ai soggetti indicati  dal  presente  comma.  La
          durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere,  per
          gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3  e
          4, il termine di tre anni, e, per gli  altri  incarichi  di
          funzione dirigenziale, il  termine  di  cinque  anni.  Tali
          incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
          a  persone  di  particolare  e  comprovata   qualificazione
          professionale,     non      rinvenibile      nei      ruoli
          dell'Amministrazione,  che  abbiano  svolto  attivita'   in
          organismi  ed  enti  pubblici  o  privati  ovvero   aziende
          pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno  un
          quinquennio  in  funzioni  dirigenziali,  o   che   abbiano
          conseguito una particolare specializzazione  professionale,
          culturale  e  scientifica   desumibile   dalla   formazione
          universitaria   e   postuniversitaria,   da   pubblicazioni
          scientifiche e da concrete esperienze  di  lavoro  maturate
          per almeno un  quinquennio,  anche  presso  amministrazioni
          statali,  ivi  comprese   quelle   che   conferiscono   gli
          incarichi, in posizioni funzionali previste  per  l'accesso
          alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
          della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
          degli avvocati e procuratori dello  Stato.  Il  trattamento
          economico  puo'  essere   integrato   da   una   indennita'
          commisurata alla  specifica  qualificazione  professionale,
          tenendo conto della  temporaneita'  del  rapporto  e  delle
          condizioni di mercato relative alle  specifiche  competenze
          professionali. Per il periodo di  durata  dell'incarico,  i
          dipendenti delle pubbliche amministrazioni  sono  collocati
          in   aspettativa   senza   assegni,   con    riconoscimento
          dell'anzianita' di servizio.  La  formazione  universitaria
          richiesta dal presente comma non puo' essere  inferiore  al
          possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
          diploma  di   laurea   conseguito   secondo   l'ordinamento
          didattico previgente al regolamento di cui al  decreto  del
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. 
                6-bis. Fermo restando il contingente complessivo  dei
          dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente  derivante
          dall'applicazione delle percentuali previste dai  commi  4,
          5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo
          decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore,  se
          esso e' uguale o superiore a cinque. 
                6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2. 
                6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo
          8 del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il  numero
          complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del  comma
          6  e'  elevato  rispettivamente  al  20  per  cento   della
          dotazione organica dei dirigenti  appartenenti  alla  prima
          fascia e al 30  per  cento  della  dotazione  organica  dei
          dirigenti appartenenti alla seconda  fascia,  a  condizione
          che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al  comma
          6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica  di
          ricercatore o tecnologo previa selezione interna  volta  ad
          accertare il possesso di comprovata esperienza  pluriennale
          e  specifica  professionalita'  da   parte   dei   soggetti
          interessati   nelle    materie    oggetto    dell'incarico,
          nell'ambito  delle  risorse  disponibili   a   legislazione
          vigente. 
                7. 
                8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di  cui  al
          comma 3 cessano  decorsi  novanta  giorni  dal  voto  sulla
          fiducia al Governo. 
                9. Degli incarichi di cui ai commi  3  e  4  e'  data
          comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
          deputati, allegando una scheda relativa ai titoli  ed  alle
          esperienze professionali dei soggetti prescelti. 
                10.  I  dirigenti  ai  quali  non  sia  affidata   la
          titolarita' di uffici dirigenziali svolgono,  su  richiesta
          degli  organi  di  vertice  delle  amministrazioni  che  ne
          abbiano  interesse,  funzioni  ispettive,  di   consulenza,
          studio e  ricerca  o  altri  incarichi  specifici  previsti
          dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i  collegi  di
          revisione  degli  enti  pubblici   in   rappresentanza   di
          amministrazioni ministeriali. 
                11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per
          il  Ministero  degli   affari   esteri   nonche'   per   le
          amministrazioni che esercitano  competenze  in  materia  di
          difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di  giustizia,
          la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
          differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti. 
                12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma  1,
          il conferimento degli incarichi  di  funzioni  dirigenziali
          continuera'  ad  essere  regolato  secondo   i   rispettivi
          ordinamenti di settore. Restano ferme  le  disposizioni  di
          cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246. 
                12-bis.  Le  disposizioni   del   presente   articolo
          costituiscono norme non derogabili dai contratti o  accordi
          collettivi.» 
                La sentenza della  Corte  costituzionale  23  gennaio
          2019, n. 20  e'  pubblicata  nella  G.  U.  -  prima  serie
          speciale- n. 9 del 27/02/2019. 
              Si riporta il testo degli articoli 14, 2-bis, comma  2,
          41, comma 2, 46 e 47,  del  decreto  legislativo  14  marzo
          2013, n.  33  (Riordino  della  disciplina  riguardante  il
          diritto di accesso civico e gli  obblighi  di  pubblicita',
          trasparenza e diffusione di  informazioni  da  parte  delle
          pubbliche amministrazioni): 
                «Art. 14 (Obblighi  di  pubblicazione  concernenti  i
          titolari di  incarichi  politici,  di  amministrazione,  di
          direzione  o  di  governo  e  i   titolari   di   incarichi
          dirigenziali).  -  1.  Con  riferimento  ai   titolari   di
          incarichi politici, anche se non di carattere elettivo,  di
          livello statale regionale e locale, lo Stato, le regioni  e
          gli  enti  locali  pubblicano  i  seguenti   documenti   ed
          informazioni: 
                  a)  l'atto  di  nomina  o  di  proclamazione,   con
          l'indicazione della  durata  dell'incarico  o  del  mandato
          elettivo; 
                  b) il curriculum; 
                  c)  i  compensi  di   qualsiasi   natura   connessi
          all'assunzione della  carica;  gli  importi  di  viaggi  di
          servizio e missioni pagati con fondi pubblici; 
                  d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche,
          presso enti pubblici o privati, ed i  relativi  compensi  a
          qualsiasi titolo corrisposti; 
                  e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico
          della  finanza  pubblica  e  l'indicazione   dei   compensi
          spettanti; 
                  f) le dichiarazioni di cui  all'articolo  2,  della
          legge 5 luglio 1982, n.  441,  nonche'  le  attestazioni  e
          dichiarazioni di cui agli articoli 3  e  4  della  medesima
          legge, come modificata dal presente decreto,  limitatamente
          al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro  il
          secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in  ogni
          caso data evidenza al mancato consenso.  Alle  informazioni
          di cui alla presente lettera concernenti  soggetti  diversi
          dal titolare  dell'organo  di  indirizzo  politico  non  si
          applicano le disposizioni di cui all'articolo 7. 
                1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati
          di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche  di
          amministrazione,  di  direzione  o  di   governo   comunque
          denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e
          per i  titolari  di  incarichi  dirigenziali,  a  qualsiasi
          titolo   conferiti,   ivi    inclusi    quelli    conferiti
          discrezionalmente dall'organo di indirizzo  politico  senza
          procedure pubbliche di selezione. 
                1-ter. Ciascun dirigente comunica all'amministrazione
          presso la quale presta servizio gli emolumenti  complessivi
          percepiti  a  carico  della  finanza  pubblica,  anche   in
          relazione a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1,  del
          decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  23  giugno   2014,   n.   89.
          L'amministrazione pubblica sul proprio  sito  istituzionale
          l'ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun
          dirigente. 
                1-quater. Negli atti  di  conferimento  di  incarichi
          dirigenziali e nei relativi contratti  sono  riportati  gli
          obiettivi di trasparenza,  finalizzati  a  rendere  i  dati
          pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il
          cittadino, con particolare riferimento ai dati di  bilancio
          sulle spese e ai costi del personale, da  indicare  sia  in
          modo aggregato che analitico. Il mancato raggiungimento dei
          suddetti obiettivi determina  responsabilita'  dirigenziale
          ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30  marzo
          2001, n.  165.  Del  mancato  raggiungimento  dei  suddetti
          obiettivi si  tiene  conto  ai  fini  del  conferimento  di
          successivi incarichi. 
                1-quinquies. Gli obblighi di pubblicazione di cui  al
          comma  1  si  applicano  anche  ai  titolari  di  posizioni
          organizzative  a  cui  sono  affidate  deleghe   ai   sensi
          dell'articolo 17, comma 1-bis, del decreto  legislativo  n.
          165 del 2001, nonche' nei casi di cui  all'articolo  4-bis,
          comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 e in  ogni
          altro caso in cui sono svolte  funzioni  dirigenziali.  Per
          gli altri titolari di posizioni organizzative e' pubblicato
          il solo curriculum vitae. 
                2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui
          ai commi 1 e 1-bis entro tre  mesi  dalla  elezione,  dalla
          nomina o dal conferimento dell'incarico e per  i  tre  anni
          successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei
          soggetti, salve le informazioni concernenti  la  situazione
          patrimoniale  e,  ove  consentita,  la  dichiarazione   del
          coniuge non separato e dei parenti entro il secondo  grado,
          che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o
          del mandato. Decorsi  detti  termini,  i  relativi  dati  e
          documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5.» 
                «Art. 2-bis (Ambito soggettivo di applicazione). - 1.
          (Omissis) 
                2. La medesima disciplina prevista per  le  pubbliche
          amministrazioni di cui al comma  1  si  applica  anche,  in
          quanto compatibile: 
                  a) agli  enti  pubblici  economici  e  agli  ordini
          professionali; 
                  b)  alle  societa'  in  controllo   pubblico   come
          definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del  decreto
          legislativo  19  agosto  2016,  n.  175.  Sono  escluse  le
          societa' quotate come definite dall'articolo  2,  comma  1,
          lettera p), dello stesso decreto  legislativo,  nonche'  le
          societa' da  esse  partecipate,  salvo  che  queste  ultime
          siano, non per il tramite di societa' quotate,  controllate
          o partecipate da amministrazioni pubbliche; 
                  c) alle associazioni, alle fondazioni e  agli  enti
          di diritto privato  comunque  denominati,  anche  privi  di
          personalita'   giuridica,   con   bilancio   superiore    a
          cinquecentomila euro, la cui attivita'  sia  finanziata  in
          modo  maggioritario  per  almeno  due  esercizi  finanziari
          consecutivi    nell'ultimo    triennio     da     pubbliche
          amministrazioni e in cui la totalita' dei  titolari  o  dei
          componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia
          designata da pubbliche amministrazioni. 
                (Omissis).» 
                «Art.  41   (Trasparenza   del   servizio   sanitario
          nazionale). - 1.- 1-bis. (Omissis) 
                2. Le aziende  sanitarie  ed  ospedaliere  pubblicano
          tutte le informazioni e i dati concernenti le procedure  di
          conferimento  degli  incarichi   di   direttore   generale,
          direttore sanitario  e  direttore  amministrativo,  nonche'
          degli  incarichi  di  responsabile  di  dipartimento  e  di
          strutture semplici e complesse, ivi compresi i bandi e  gli
          avvisi  di  selezione,  lo   svolgimento   delle   relative
          procedure, gli atti di conferimento. 
                (Omissis).» 
                «Art. 46 (Responsabilita' derivante dalla  violazione
          delle disposizioni in materia di obblighi di  pubblicazione
          e di accesso civico). - 1. L'inadempimento  degli  obblighi
          di pubblicazione previsti  dalla  normativa  vigente  e  il
          rifiuto, il  differimento  e  la  limitazione  dell'accesso
          civico, al di fuori delle  ipotesi  previste  dall'articolo
          5-bis, costituiscono elemento di valutazione negativa della
          responsabilita' dirigenziale a cui applicare la sanzione di
          cui all'articolo 47, comma 1-bis,  ed  eventuale  causa  di
          responsabilita'        per        danno        all'immagine
          dell'amministrazione, valutata ai fini della corresponsione
          della  retribuzione  di   risultato   e   del   trattamento
          accessorio  collegato  alla  performance  individuale   dei
          responsabili. 
                2. Il responsabile  non  risponde  dell'inadempimento
          degli obblighi  di  cui  al  comma  1  se  prova  che  tale
          inadempimento e' dipeso da causa a lui non imputabile.» 
                «Art. 47 (Sanzioni per la violazione  degli  obblighi
          di trasparenza per casi  specifici).  -  1.  La  mancata  o
          incompleta comunicazione delle informazioni e dei  dati  di
          cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale
          complessiva   del   titolare   dell'incarico   al   momento
          dell'assunzione in carica, la titolarita'  di  imprese,  le
          partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti
          entro il secondo grado, nonche' tutti  i  compensi  cui  da
          diritto l'assunzione della carica, da' luogo a una sanzione
          amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del
          responsabile della  mancata  comunicazione  e  il  relativo
          provvedimento   e'    pubblicato    sul    sito    internet
          dell'amministrazione o organismo interessato. 
                1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche
          nei  confronti  del   dirigente   che   non   effettua   la
          comunicazione  ai  sensi  dell'articolo  14,  comma  1-ter,
          relativa agli emolumenti  complessivi  percepiti  a  carico
          della finanza  pubblica.  Nei  confronti  del  responsabile
          della mancata pubblicazione dei dati  di  cui  al  medesimo
          articolo si applica una sanzione amministrativa consistente
          nella decurtazione dal 30 al 60 per  cento  dell'indennita'
          di risultato, ovvero nella decurtazione dal 30  al  60  per
          cento dell'indennita' accessoria percepita dal responsabile
          della  trasparenza,  ed  il   relativo   provvedimento   e'
          pubblicato  nel  sito   internet   dell'amministrazione   o
          dell'organismo interessati. La stessa sanzione  si  applica
          nei confronti del responsabile della mancata  pubblicazione
          dei dati di cui all'articolo 4-bis, comma 2. 
                2. La violazione degli obblighi di  pubblicazione  di
          cui all'articolo 22, comma 2, da'  luogo  ad  una  sanzione
          amministrativa   in   carico    al    responsabile    della
          pubblicazione consistente nella decurtazione dal 30  al  60
          per  cento  dell'indennita'  di  risultato   ovvero   nella
          decurtazione  dal  30  al  60  per  cento   dell'indennita'
          accessoria percepita dal responsabile della trasparenza. La
          stessa sanzione si applica  agli  amministratori  societari
          che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico  ed
          il relativo compenso entro trenta giorni  dal  conferimento
          ovvero, per le indennita' di risultato, entro trenta giorni
          dal percepimento. 
                3. Le sanzioni  di  cui  al  presente  articolo  sono
          irrogate    dall'Autorita'    nazionale     anticorruzione.
          L'Autorita' nazionale anticorruzione disciplina con proprio
          regolamento, nel rispetto delle norme previste dalla  legge
          24 novembre 1981, n. 689, il procedimento per l'irrogazione
          delle sanzioni.» 
              Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 17  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): 
                «2. Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.» 
              Si riporta il testo del comma 3  dell'articolo  13  del
          decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013,  n.
          62  (Regolamento  recante  codice  di   comportamento   dei
          dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165): 
                «Art. 13 (Disposizioni particolari per i  dirigenti).
          - 1. - 2. (Omissis) 
                3. Il dirigente, prima di assumere le  sue  funzioni,
          comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie  e
          gli  altri  interessi  finanziari  che  possano  porlo   in
          conflitto di interessi con la funzione pubblica che  svolge
          e dichiara se ha parenti e affini entro il  secondo  grado,
          coniuge o convivente che  esercitano  attivita'  politiche,
          professionali o  economiche  che  li  pongano  in  contatti
          frequenti con l'ufficio che dovra'  dirigere  o  che  siano
          coinvolti  nelle  decisioni  o  nelle  attivita'   inerenti
          all'ufficio. Il dirigente fornisce  le  informazioni  sulla
          propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni  annuali
          dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle  persone
          fisiche previste dalla legge. 
                (Omissis).» 
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  144  del  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
          sull'ordinamento degli enti locali): 
                «Art. 144 (Commissione straordinaria  e  Comitato  di
          sostegno  e  monitoraggio).  -  1.  Con   il   decreto   di
          scioglimento  di  cui  all'articolo  143  e'  nominata  una
          commissione straordinaria per  la  gestione  dell'ente,  la
          quale esercita le attribuzioni che le sono conferite con il
          decreto stesso. La commissione e' composta  di  tre  membri
          scelti  tra  funzionari  dello  Stato,  in  servizio  o  in
          quiescenza, e tra magistrati della giurisdizione  ordinaria
          o amministrativa in quiescenza. La  commissione  rimane  in
          carica fino allo svolgimento  del  primo  turno  elettorale
          utile. 
                2. Presso il Ministero dell'interno e' istituito, con
          personale della amministrazione, un comitato di sostegno  e
          di monitoraggio dell'azione delle commissioni straordinarie
          di cui al  comma  1  e  dei  comuni  riportati  a  gestione
          ordinaria. 
                3. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato  a
          norma dell'articolo 17, comma  3,  della  legge  23  agosto
          1988,  n.   400,   sono   determinate   le   modalita'   di
          organizzazione   e    funzionamento    della    commissione
          straordinaria per l'esercizio delle  attribuzioni  ad  essa
          conferite, le  modalita'  di  pubblicizzazione  degli  atti
          adottati dalla commissione stessa, nonche' le modalita'  di
          organizzazione e funzionamento del comitato di cui al comma
          2.» 
              Si riporta il testo del comma 216 dell'articolo 1 della
          citata  legge  n.  205  del  2017,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «216. Per il soddisfacimento delle nuove  e  maggiori
          esigenze   dell'Autorita'   garante   per   l'infanzia    e
          l'adolescenza  connesse  all'adempimento,  anche  in   sede
          locale, dei compiti in  materia  di  minori  stranieri  non
          accompagnati,  previsti  dall'articolo  11  della  legge  7
          aprile  2017,  n.  47,  la  stessa  Autorita'  garante   e'
          autorizzata  ad  avvalersi  di  ulteriori  10   unita'   di
          personale, collocate in posizione di  comando  obbligatorio
          ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1,  della
          legge 12 luglio 2011, n. 112,  per  gli  anni  2018,  2019,
          2020, 2021, 2022 e 2023.» 
              Si riporta il testo del comma 200 dell'articolo 1 della
          citata legge n. 190 del 2014: 
                «200.  Nello  stato  di  previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
          fronte ad esigenze indifferibili  che  si  manifestano  nel
          corso della gestione, con la dotazione  di  27  milioni  di
          euro per l'anno 2015 e  di  25  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
          con uno o piu' decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti  variazioni   di
          bilancio.» 
              Si riporta il testo del comma 2  dell'articolo  65  del
          decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217  (Disposizioni
          integrative e correttive al decreto legislativo  26  agosto
          2016, n. 179,  concernente  modifiche  ed  integrazioni  al
          Codice dell'amministrazione digitale,  di  cui  al  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi  dell'articolo  1
          della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di
          riorganizzazione  delle  amministrazioni  pubbliche),  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 65 (Disposizioni transitorie). - 1. (Omissis) 
                2. L'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento
          abilitati di utilizzare esclusivamente  la  piattaforma  di
          cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n.  82
          del 2005 per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni
          decorre dal 30 giugno 2020. Anche al fine di  consentire  i
          pagamenti digitali da parte dei cittadini,  i  soggetti  di
          cui all'articolo 2, comma  2,  del  decreto  legislativo  7
          marzo 2005, n. 82, sono tenuti, entro il 30 giugno 2020,  a
          integrare i loro sistemi di incasso con la  piattaforma  di
          cui all'articolo 5, comma  2,  del  decreto  legislativo  7
          marzo 2005, n. 82, ovvero ad  avvalersi,  a  tal  fine,  di
          servizi forniti  da  altri  soggetti  di  cui  allo  stesso
          articolo 2, comma 2, o da fornitori di servizi  di  incasso
          gia' abilitati ad operare  sulla  piattaforma.  Il  mancato
          adempimento  dell'obbligo  di  cui  al  precedente  periodo
          rileva ai fini della misurazione e della valutazione  della
          performance  individuale  dei  dirigenti   responsabili   e
          comporta responsabilita'  dirigenziale  e  disciplinare  ai
          sensi degli articoli 21 e 55  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165. 
                (Omissis).» 
              Si riporta il testo  dell'articolo  7  della  legge  23
          luglio  2009,  n.  99  (Disposizioni  per  lo  sviluppo   e
          l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in  materia
          di energia), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 7 (Semplificazione  e  razionalizzazione  della
          riscossione della  tassa  automobilistica  per  le  singole
          regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano).  -
          1. Al fine di semplificare e razionalizzare la  riscossione
          della  tassa  dovuta  su  veicoli  concessi  in   locazione
          finanziaria  o  in  locazione   a   lungo   termine   senza
          conducente, le singole regioni e le  province  autonome  di
          Trento  e  di  Bolzano  sono  autorizzate  a  stabilire  le
          modalita'  con  le  quali  le  imprese  concedenti  possono
          provvedere  ad  eseguire  cumulativamente,  in  luogo   dei
          singoli utilizzatori, il versamento delle tasse dovute  per
          i  periodi  di  tassazione  compresi   nella   durata   dei
          rispettivi contratti. 
                1-bis. Ai fini del presente articolo,  per  contratto
          di locazione di veicoli a lungo termine senza conducente si
          intende il contratto di durata pari o  superiore  a  dodici
          mesi. Se lo stesso  veicolo  e'  oggetto  di  contratti  di
          locazione  consecutivi  di  durata  inferiore  a  un   anno
          conclusi fra le stesse parti, comprese  le  proroghe  degli
          stessi, la durata del contratto  e'  data  dalla  somma  di
          quelle dei singoli contratti. 
                2.   All'articolo   5,   ventinovesimo   comma,   del
          decreto-legge 30 dicembre 1982,  n.  953,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983,  n.  53,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) nel primo periodo, dopo la parola: «proprietari»
          sono inserite le seguenti: «, usufruttuari, acquirenti  con
          patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di
          locazione finanziaria,»; 
                  b)  nel  terzo  periodo,   dopo   le   parole:   «i
          proprietari»   sono   inserite   le   seguenti:   «,    gli
          usufruttuari,  gli  acquirenti  con  patto   di   riservato
          dominio, nonche' gli utilizzatori  a  titolo  di  locazione
          finanziaria». 
                2-bis.  A  decorrere  dal  1°   gennaio   2016,   gli
          utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, sulla  base
          del contratto annotato al PRA e fino alla data di  scadenza
          del contratto medesimo, e, a decorrere dal 1° gennaio 2020,
          gli utilizzatori di veicoli in locazione  a  lungo  termine
          senza conducente, sulla base dei dati acquisiti al  sistema
          informativo  di  cui  all'articolo  51,  comma  2-bis,  del
          decreto-legge 26 ottobre  2019,  n.  124,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  19  dicembre  2019,  n.  157,
          secondo le modalita' di cui ai commi 3-ter e  3-quater  del
          presente  articolo,  sono  tenuti  in  via   esclusiva   al
          pagamento della tassa automobilistica con decorrenza  dalla
          data di sottoscrizione del contratto e fino  alla  scadenza
          del medesimo; e' configurabile la responsabilita'  solidale
          della societa' di leasing e della societa' di  locazione  a
          lungo  termine  senza  conducente  solo  nella  particolare
          ipotesi in cui queste  abbiano  provveduto,  in  base  alle
          modalita'  stabilite  dall'ente  competente,  al  pagamento
          cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute
          per i periodi compresi nella durata del contratto. 
                3.  La  competenza  ed   il   gettito   della   tassa
          automobilistica sono determinati in ogni caso in  relazione
          al  luogo  di  residenza  dell'utilizzatore  a  titolo   di
          locazione finanziaria del veicolo o a titolo di locazione a
          lungo termine del veicolo senza conducente. 
                3-bis.  Con  riferimento  ai  periodi  tributari   in
          scadenza nel primo semestre 2020, per i veicoli concessi in
          locazione a lungo termine senza conducente le somme  dovute
          a titolo di tassa automobilistica sono versate entro il  31
          luglio 2020 senza l'applicazione di sanzioni e interessi. 
                3-ter. Per le fattispecie di cui al  comma  3-bis,  i
          dati necessari all'individuazione dei  soggetti  tenuti  al
          pagamento della  tassa  automobilistica  sono  acquisiti  a
          titolo non oneroso, secondo le modalita' di  cui  al  comma
          3-quater, al sistema informativo di  cui  all'articolo  51,
          comma 2-bis, del decreto-legge 26  ottobre  2019,  n.  124,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  19  dicembre
          2019, n. 157, e  confluiscono  negli  archivi  dell'Agenzia
          delle entrate, delle regioni e delle province  autonome  di
          Trento e di Bolzano  al  fine  di  consentire  il  corretto
          svolgimento  dell'attivita'   di   gestione   della   tassa
          automobilistica ai sensi dell'articolo 17  della  legge  27
          dicembre 1997, n. 449. 
                3-quater. Con decreto del Ministero  dell'economia  e
          delle  finanze,  di  concerto  con   il   Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti, da  adottare  entro  il  30
          aprile 2020, sentito il gestore del sistema informativo  di
          cui all' articolo 51, comma  2-bis,  del  decreto-legge  26
          ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 19 dicembre 2019, n. 157, e l'Agenzia delle  entrate,
          previo parere della Conferenza permanente  per  i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di  Bolzano,  sono  definite  le  modalita'  operative  per
          l'acquisizione dei  dati  di  cui  al  comma  3-ter,  anche
          attraverso il  coinvolgimento  e  la  collaborazione  delle
          associazioni rappresentative delle societa' di locazione  a
          lungo termine. 
                3-quinquies. Dall'attuazione del comma  3-quater  non
          devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica.» 
              Si riporta il testo dei commi 5 e 14-ter  dell'articolo
          30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,  n.  58  (Misure
          urgenti di crescita  economica  e  per  la  risoluzione  di
          specifiche situazioni di crisi): 
                «Art. 30 (Contributi  ai  comuni  per  interventi  di
          efficientamento   energetico   e   sviluppo    territoriale
          sostenibile). - 1. - 4. (Omissis) 
                5. Il Comune beneficiario del contributo  di  cui  al
          comma 1 e' tenuto ad iniziare l'esecuzione  dei  lavori  di
          cui al comma 3 entro il 31 dicembre 2019. 
                6. - 14-bis. (Omissis) 
                14-ter. Per stabilizzare i contributi  a  favore  dei
          comuni allo scopo di potenziare  gli  investimenti  per  la
          messa in sicurezza di scuole, strade,  edifici  pubblici  e
          patrimonio comunale e  per  l'abbattimento  delle  barriere
          architettoniche  a   beneficio   della   collettivita',   a
          decorrere dall'anno  2020  e'  autorizzato  l'avvio  di  un
          programma pluriennale per la realizzazione degli interventi
          di cui all'articolo 1, comma 107, della legge  30  dicembre
          2018, n. 145. A tale fine, a  partire  dall'anno  2020,  le
          effettive disponibilita' finanziarie  sono  ripartite,  con
          decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro  il  15
          gennaio di ciascun  anno,  tra  i  comuni  con  popolazione
          inferiore a 1.000 abitanti, assegnando a ciascun comune  un
          contributo di pari  importo.  Il  comune  beneficiario  del
          contributo di cui al presente comma e' tenuto  ad  iniziare
          l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio di ciascun anno.
          Nel  caso  di  mancato  rispetto  del  termine  di   inizio
          dell'esecuzione dei lavori di cui al presente  comma  o  di
          parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo e'
          revocato, in tutto o  in  parte,  entro  il  15  giugno  di
          ciascun anno, con decreto  del  Ministro  dell'interno.  Le
          somme derivanti dalla  revoca  dei  contributi  di  cui  al
          periodo precedente sono assegnate, con il medesimo  decreto
          ivi previsto, ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei
          lavori in data antecedente alla scadenza di cui al presente
          comma,  dando  priorita'  ai  comuni  con  data  di  inizio
          dell'esecuzione dei lavori meno recente e  non  oggetto  di
          recupero. I comuni beneficiari dei  contributi  di  cui  al
          periodo precedente sono tenuti a iniziare l'esecuzione  dei
          lavori entro il 15 ottobre di ciascun anno. Si applicano  i
          commi 110, 112, 113 e  114  dell'articolo  1  della  citata
          legge n. 145 del 2018. Le risorse ripartite  ai  sensi  del
          comma 14-quater, per un ammontare pari  al  60  per  cento,
          sono destinate, a decorrere dall'anno 2020, alle  finalita'
          di cui al primo periodo. Per il restante 40 per cento  sono
          destinate, a decorrere dall'anno 2020,  alle  finalita'  di
          cui all'articolo 10, comma 1, lettera  d),  della  legge  7
          luglio 2009, n. 88. In sede di Conferenza permanente per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, e' definito il riparto  delle  risorse
          tra le regioni interessate e sono stabilite le misure a cui
          esse  sono  destinate,  tenendo  conto  del  perdurare  del
          superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili
          (PM10), di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2147  e
          dei valori limite relativi al biossido di azoto  (NO2),  di
          cui alla procedura di  infrazione  n.  2015/2043,  e  della
          complessita' dei processi di conseguimento degli  obiettivi
          indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento  europeo
          e  del  Consiglio,  del  21  maggio  2008.   Al   fine   di
          fronteggiare le criticita' dei collegamenti  viari  tra  la
          Valtellina  e  il  capoluogo  regionale  e  allo  scopo  di
          programmare  immediati  interventi   di   riqualificazione,
          miglioramento e  rifunzionalizzazione  della  rete  viaria,
          diretti a conseguire idonei standard di sicurezza  stradale
          e adeguata  mobilita',  il  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta del Ministro delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, sentito il Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, d'intesa con il presidente della giunta  regionale
          della Lombardia e con  il  presidente  della  provincia  di
          Lecco, nomina,  con  proprio  decreto,  da  adottare  entro
          sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
          di  conversione  del  presente  decreto,   un   Commissario
          straordinario    incaricato    di    sovraintendere    alla
          programmazione,  alla  progettazione,   all'affidamento   e
          all'esecuzione  degli  interventi  sulla  rete  viaria,  in
          particolare nella tratta Lecco - Sondrio  lungo  la  strada
          statale 36, in gestione alla societa' ANAS Spa, nonche'  la
          ex strada statale  639  e  la  strada  provinciale  72,  in
          gestione alla provincia di Lecco. Con il  medesimo  decreto
          sono altresi' stabiliti i termini, le modalita',  i  tempi,
          l'eventuale supporto tecnico, le  attivita'  connesse  alla
          realizzazione  delle  opere  e  l'eventuale  compenso   del
          Commissario straordinario con oneri  a  carico  del  quadro
          economico degli interventi da realizzare o  da  completare,
          nei limiti di quanto indicato dall'articolo  15,  comma  3,
          del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.  111.  Il
          Commissario straordinario puo'  avvalersi,  sulla  base  di
          apposite convenzioni, di  strutture  delle  amministrazioni
          interessate nonche' di societa' controllate dalle  medesime
          amministrazioni, nell'ambito delle  risorse  disponibili  a
          legislazione vigente e, comunque, senza  nuovi  o  maggiori
          oneri  per  la  finanza  pubblica.  All'articolo   61   del
          decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) al comma 7 e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente
          periodo:  «Per  la  realizzazione  di  tali  interventi  si
          applica l'articolo 5, commi 9 e 10, del regolamento di  cui
          al decreto del  Presidente  della  Repubblica  8  settembre
          1997, n. 357»; 
                  b) al comma 21, le parole: «31 dicembre 2019»  sono
          sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2021». 
                (Omissis).» 
              Si riporta il testo del comma  5  dell'articolo  2  del
          decreto-legge 30 dicembre 2016,  n.  244,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge27 febbraio 2017, n. 19  (Proroga
          e definizione di termini), come modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art. 2 (Disposizioni in materia  di  editoria  e  di
          durata in carica del Consiglio  nazionale  e  dei  Consigli
          regionali dell'Ordine dei giornalisti). - 1. - 4. (Omissis) 
                5. Per quanto stabilito dal comma 4, il  Dipartimento
          per  l'informazione  e  l'editoria  della  Presidenza   del
          Consiglio dei  ministri,  per  una  durata  pari  a  quella
          dell'affidamento del servizio postale universale al fine di
          permettere  l'ammortamento  degli  oneri  derivanti   dalle
          attivita' necessarie per fornire il servizio,  provvede  al
          rimborso a Poste italiane S.p.A. ai sensi dell'articolo  3,
          comma 1, del citato decreto-legge  n.  353  del  2003,  nei
          limiti delle risorse, appositamente stanziate,  disponibili
          a legislazione vigente. 
                (Omissis).» 
              Il Trattato sul funzionamento  dell'Unione  europea  e'
          pubblicato nella GUUE n. C 326 del 26 ottobre 2012. 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  177  del  citato
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 177 (Affidamenti dei concessionari). - 1. Fatto
          salvo quanto previsto dall'articolo 7, i soggetti  pubblici
          o privati, titolari di concessioni di  lavori,  di  servizi
          pubblici o di forniture gia' in essere alla data di entrata
          in vigore del presente codice, non affidate con la  formula
          della finanza di progetto, ovvero con procedure di gara  ad
          evidenza pubblica secondo il diritto  dell'Unione  europea,
          sono obbligati ad affidare, una quota pari all'ottanta  per
          cento dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi
          alle concessioni di importo di importo pari o  superiore  a
          150.000 euro e relativi alle concessioni mediante procedura
          ad evidenza pubblica, introducendo clausole sociali  e  per
          la stabilita' del personale impiegato e per la salvaguardia
          delle  professionalita'.  La  restante  parte  puo'  essere
          realizzata da societa' in house di cui all'articolo 5 per i
          soggetti  pubblici,  ovvero  da  societa'  direttamente   o
          indirettamente  controllate  o  collegate  per  i  soggetti
          privati,  ovvero  tramite  operatori  individuati  mediante
          procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato.
          Per i titolari di concessioni autostradali, ferme  restando
          le altre disposizioni del presente comma, la quota  di  cui
          al primo periodo e' pari al sessanta per cento. 
                2. Le concessioni di cui al comma 1 gia' in essere si
          adeguano alle predette disposizioni entro  il  31  dicembre
          2021. Le concessioni di cui al  comma  1,  ultimo  periodo,
          gia' in essere si adeguano alle predette disposizioni entro
          il 31 dicembre 2020. 
                3. La verifica del rispetto  dei  limiti  di  cui  al
          comma 1 da parte dei soggetti preposti  e  dell'ANAC  viene
          effettuata  annualmente,  secondo  le  modalita'   indicate
          dall'ANAC stessa in apposite linee guida, da adottare entro
          novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente disposizione. Eventuali situazioni  di  squilibrio
          rispetto ai limiti  indicati  devono  essere  riequilibrate
          entro  l'anno  successivo.  Nel  caso  di   situazioni   di
          squilibrio  reiterate  per   due   anni   consecutivi,   il
          concedente applica una penale in  misura  pari  al  10  per
          cento  dell'importo  complessivo  dei  lavori,  servizi   o
          forniture  che  avrebbero  dovuto   essere   affidati   con
          procedura ad evidenza pubblica.» 
              Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 3 marzo
          2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle
          Nazioni Unite sui diritti delle  persone  con  disabilita',
          con Protocollo opzionale, fatta a New York il  13  dicembre
          2006  e  istituzione  dell'Osservatorio   nazionale   sulla
          condizione delle persone con disabilita'): 
                «Art.  3  (Istituzione  dell'Osservatorio   nazionale
          sulla condizione delle persone con disabilita'). - 1.  Allo
          scopo di promuovere la piena integrazione delle persone con
          disabilita',  in  attuazione  dei  principi  sanciti  dalla
          Convenzione di cui all'articolo  1,  nonche'  dei  principi
          indicati nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' istituito,
          presso  la   Presidenza   del   Consiglio   dei   ministri,
          l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con
          disabilita', di seguito denominato "Osservatorio". 
                2. L'Osservatorio e' presieduto  dal  Presidente  del
          Consiglio dei ministri ovvero dal Ministro delegato per  la
          famiglia e le disabilita'. I  componenti  dell'Osservatorio
          sono nominati, in numero  non  superiore  a  quaranta,  nel
          rispetto del principio di pari  opportunita'  tra  donne  e
          uomini. 
                3. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, di concerto con il Ministro del  lavoro  e  delle
          politiche  sociali  e  con  il  Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione, adottato ai sensi dell'articolo 17,  comma
          3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati la
          composizione,   l'organizzazione   e    il    funzionamento
          dell'Osservatorio, prevedendo che  siano  rappresentate  le
          amministrazioni  centrali  coinvolte  nella  definizione  e
          nell'attuazione di politiche in favore  delle  persone  con
          disabilita', le regioni e le province autonome di Trento  e
          di  Bolzano,  le  autonomie   locali,   gli   Istituti   di
          previdenza,  l'Istituto   nazionale   di   statistica,   le
          organizzazioni sindacali maggiormente  rappresentative  dei
          lavoratori, dei pensionati  e  dei  datori  di  lavoro,  le
          associazioni nazionali maggiormente  rappresentative  delle
          persone con disabilita' e le organizzazioni rappresentative
          del terzo settore operanti  nel  campo  della  disabilita'.
          L'Osservatorio e' integrato, nella  sua  composizione,  con
          esperti  di   comprovata   esperienza   nel   campo   della
          disabilita' in numero pari a cinque. 
                4. L'Osservatorio dura  in  carica  tre  anni  ed  e'
          prorogabile con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri per la medesima durata. 
                5. L'Osservatorio ha i seguenti compiti: 
                  a) promuovere l'attuazione della Convenzione di cui
          all'articolo 1 ed elaborare il rapporto  dettagliato  sulle
          misure  adottate  di  cui  all'articolo  35  della   stessa
          Convenzione, in raccordo con il Comitato  interministeriale
          dei diritti umani; 
                  b) predisporre un programma di azione biennale  per
          la promozione dei diritti e  l'integrazione  delle  persone
          con disabilita', in attuazione della legislazione nazionale
          e internazionale; 
                  c) promuovere la raccolta di  dati  statistici  che
          illustrino la condizione  delle  persone  con  disabilita',
          anche con riferimento alle diverse situazioni territoriali; 
                  d)  predisporre  la  relazione   sullo   stato   di
          attuazione  delle  politiche  sulla  disabilita',  di   cui
          all'articolo 41, comma 8, della legge 5 febbraio  1992,  n.
          104, come modificato dal comma 8 del presente articolo; 
                  e) promuovere la realizzazione di studi e  ricerche
          che possano contribuire  ad  individuare  aree  prioritarie
          verso cui indirizzare azioni e interventi per la promozione
          dei diritti delle persone con disabilita'. 
                6. Al funzionamento  dell'Osservatorio  e'  destinato
          uno stanziamento annuo di 500.000 euro, per  gli  anni  dal
          2009 al  2014.  Al  relativo  onere  si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre  2000,
          n. 328. 
                7. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio. 
                8. All'articolo 41, comma 8, della legge  5  febbraio
          1992, n. 104, le parole: "entro il 15 aprile di ogni  anno"
          sono sostituite dalle seguenti: "ogni due anni, entro il 15
          aprile".» 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  12  del  decreto
          legislativo  luogotenenziale  21  agosto   1945,   n.   518
          (Disposizioni   concernenti   il    riconoscimento    delle
          qualifiche dei  partigiani  e  l'esame  delle  proposte  di
          ricompensa): 
                «Art. 12. - Le domande per  il  riconoscimento  delle
          qualifiche di cui agli articoli precedenti e le proposte di
          ricompense al valore debbono essere presentate, a  pena  di
          decadenza, alle Commissioni competenti entro il termine  di
          sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. 
                Per coloro che  si  trovano  all'estero,  il  termine
          decorre dal giorno del ritorno in Patria.» 
              Si riporta il testo  dell'articolo  4  della  legge  28
          marzo  1968,  n.  341  (Riapertura  dei  termini   per   il
          riconoscimento  delle  qualifiche  dei  partigiani  e   per
          l'esame delle proposte di decorazioni al valor militare): 
                «Art. 4.  -  Ferme  restando  le  attribuzioni  della
          commissione di secondo grado, di cui all'art. 4 del decreto
          legislativo luogotenenziale 21  agosto  1945,  n.  518,  le
          attribuzioni delle commissioni indicate dall'art.  3  della
          presente legge sono  demandate  ad  una  commissione  unica
          nazionale di primo grado, avente sede in Roma. 
                La commissione unica e' costituita  con  decreto  del
          Ministro per la difesa. Di essa fanno parte: un  presidente
          e tre rappresentanti  delle  Forze  armate,  prescelti  dal
          Ministro per la difesa, e sei  altri  componenti  designati
          dalle tre associazioni partigiane: ANPI, FIVL e FIAP. 
                Tutti i componenti, compreso il  presidente,  debbono
          essere  in   possesso   della   qualifica   di   partigiano
          combattente. 
                Il segretario sara' scelto tra  i  componenti  stessi
          della commissione.» 
              Si riporta il testo degli articoli da 7 a 10 del citato
          decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518: 
                «Art. 7. - E' riconosciuta la qualifica di partigiano
          combattente: 
                  1) ai decorati al valore per attivita' partigiana; 
                  2) a coloro che sono stati  feriti  dal  nemico  in
          combattimento o feriti in dipendenza della  loro  attivita'
          partigiana; 
                  3) - a) a coloro che a  nord  della  linea  Gotica,
          hanno militato per almeno tre mesi in una formazione armata
          partigiana o gappista regolarmente inquadrata  nelle  forze
          riconosciute  e  dipendenti  dal  C.V.L.  e   che   abbiano
          partecipato ad almeno tre azioni di guerra o di sabotaggio; 
                  b) a coloro che a  sud  della  linea  Gotica  hanno
          militato per almeno  tre  mesi  in  una  formazione  armata
          partigiana o gappista regolarmente inquadrata  nelle  forze
          riconosciute  e  dipendenti  dal  C.L.N.  e   che   abbiano
          partecipato a tre azioni di guerra o di sabotaggio; 
                  4) - a) agli appartenenti  alle  formazioni  S.A.P.
          che, a nord della linea Gotica, abbiano un  periodo  minimo
          di appartenenza di sei mesi e possano  dimostrare  di  aver
          partecipato almeno a tre azioni di guerra o di sabotaggio; 
                  b) agli appartenenti a sud della linea Gotica, alle
          Formazioni armate cittadine  riconosciute  dal  C.L.N.  che
          abbiano un periodo minimo di appartenenza  di  tre  mesi  e
          possono dimostrare di aver partecipato almeno a tre  azioni
          di guerra o di sabotaggio; 
                  c) a coloro che, a sud della linea Gotica, pur  non
          avendo fatto parte di  formazioni  inquadrate  dal  C.L.N.,
          hanno militato per un periodo di  tre  mesi  in  formazioni
          partigiane o squadre cittadine indipendenti e  che  possono
          documentare di aver partecipato ad  almeno  tre  azioni  di
          guerra o di sabotaggio; 
                  5) - a) coloro che hanno fatto parte a  nord  della
          linea Gotica, per un periodo di sei mesi di un comando o di
          un   servizio   di   comando   (informazioni,   avio-lanci,
          intendenza, ecc.) inquadrati nell'attivita' del C.V.L.; 
                  b) a coloro che hanno  fatto  parte,  a  sud  della
          linea Gotica, per un periodo di tre mesi di un comando o di
          un  servizio  di  comando  (informazioni,  avio-lanci,   in
          tendenza, ecc.) inquadrati nell'attivita' del C.L.N.; 
                  c) a coloro che, a sud della linea Gotica, pur  non
          avendo fatto parte di  formazioni  inquadrate  nel  C.L.N.,
          possono documentare di avere appartenuto per un periodo  di
          tre mesi  ad  un  comando  o  ad  un  servizio  di  comando
          (informazioni, avio-lanci, intendenza, ecc.) di  formazioni
          partigiane o squadre cittadine indipendenti; 
                  6) a coloro che sono rimasti in carcere, al confino
          od in campo di concentramento per oltre tre mesi in seguito
          a  cattura  da  parte  di   nazi-fascisti   per   attivita'
          partigiana; 
                  7) a coloro che, a nord o a sud della linea  Gotica
          hanno svolto attivita' od azioni di particolare  importanza
          a giudizio delle Commissioni.» 
                «Art. 8. - E' riconosciuta la qualifica di caduto per
          la lotta di liberazione: 
                  1) ai caduti in azioni  partigiane,  o  per  ferite
          contratte in azioni partigiane, o per malattia contratta in
          servizio partigiano; 
                  2)  agli  assassinati  dai  nazi-fascisti   perche'
          prigionieri politici, o quali ostaggi, o per rappresaglia; 
                  3)   ai   prigionieri   politici   morti   per    i
          maltrattamenti  subiti  in   carcere   od   in   campo   di
          concentramento.» 
                «Art. 9. - E' riconosciuta la qualifica di mutilato o
          invalido per la lotta di liberazione a  tutti  coloro  che,
          nei casi di cui all'articolo precedente, abbiano  riportato
          mutilazioni od invalidita'.» 
                «Art. 10. - E' riconosciuta la qualifica di  patriota
          a tutti coloro che, non rientrando nelle categorie  di  cui
          ai  precedenti  articoli,  hanno  tuttavia  collaborato   o
          contribuito attivamente  alla  lotta  di  liberazione,  sia
          militando nelle formazioni partigiane per un periodo minore
          di quello previsto, sia prestando costante e notevole aiuto
          alle formazioni partigiane.» 
              Si riporta il testo del comma  9  dell'articolo  30-ter
          del decreto-legge 30 aprile 2019, n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,  n.  58  (Misure
          urgenti di crescita  economica  e  per  la  risoluzione  di
          specifiche situazioni  di  crisi),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art.  30-ter   (Agevolazioni   per   la   promozione
          dell'economia locale mediante la riapertura e l'ampliamento
          di attivita' commerciali, artigianali e di servizi). - 1. -
          8. (Omissis) 
                9.  I  soggetti   che   intendono   usufruire   delle
          agevolazioni di cui al presente articolo devono  presentare
          al comune nel quale e' situato l'esercizio di cui ai  commi
          1 e 2, dal 1° gennaio al  28  febbraio  di  ogni  anno,  la
          richiesta, redatta in base a un apposito  modello,  nonche'
          la  dichiarazione  sostitutiva  di   atto   di   notorieta'
          attestante il possesso dei requisiti prescritti. Per l'anno
          2020 la richiesta di  cui  al  primo  periodo  puo'  essere
          presentata fino al  30  settembre.  Il  comune,  dopo  aver
          effettuato i controlli sulla dichiarazione di cui al  primo
          periodo, determina  la  misura  del  contributo  spettante,
          previo  riscontro  del  regolare   avvio   e   mantenimento
          dell'attivita'. I contributi sono concessi, nell'ordine  di
          presentazione delle richieste, fino  all'esaurimento  delle
          risorse iscritte nel bilancio comunale ai sensi  del  comma
          6. L'importo  di  ciascun  contributo  e'  determinato  dal
          responsabile dell'ufficio comunale competente per i tributi
          in misura proporzionale al  numero  dei  mesi  di  apertura
          dell'esercizio nel quadriennio considerato,  che  non  puo'
          comunque essere inferiore a sei mesi. 
                (Omissis).» 
              Si riporta il testo dei commi 52 e 53  dell'articolo  1
          della citata legge n. 160 del 2019: 
                «52. Gli  enti  locali  comunicano  le  richieste  di
          contributo al  Ministero  dell'interno,  entro  il  termine
          perentorio del 15 gennaio dell'esercizio di riferimento del
          contributo. La richiesta deve contenere: a) le informazioni
          riferite al livello progettuale per il quale si  chiede  il
          contributo e il  codice  unico  di  progetto  (CUP)  valido
          dell'opera che si intende realizzare;  b)  le  informazioni
          necessarie per permettere il monitoraggio complessivo degli
          interventi di messa in sicurezza del territorio  a  rischio
          idrogeologico, di messa  in  sicurezza  ed  efficientamento
          energetico delle  scuole,  degli  edifici  pubblici  e  del
          patrimonio dell'ente locale, nonche'  per  investimenti  di
          messa in sicurezza di  strade.  Ciascun  ente  locale  puo'
          inviare fino ad un massimo di tre richieste  di  contributo
          per la stessa annualita' e la progettazione deve riferirsi,
          nell'ambito della pianificazione degli enti  locali,  a  un
          intervento  compreso  negli  strumenti  programmatori   del
          medesimo   ente   locale   o   in   altro   strumento    di
          programmazione. 
                53. L'ammontare del contributo attribuito  a  ciascun
          ente  locale  e'   determinato   entro   il   28   febbraio
          dell'esercizio di riferimento del contributo,  con  decreto
          del Ministero dell'interno, di concerto  con  il  Ministero
          dell'economia e delle finanze, tenendo conto  del  seguente
          ordine prioritario: 
                  a) messa in  sicurezza  del  territorio  a  rischio
          idrogeologico; 
                  b) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; 
                  c) messa in sicurezza ed efficientamento energetico
          degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e
          di altre strutture di proprieta' dell'ente.» 
              Si riporta il testo dell'articolo 30 del citato decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
                «Art.  30  (Passaggio  diretto   di   personale   tra
          amministrazioni diverse). - 1. Le  amministrazioni  possono
          ricoprire posti  vacanti  in  organico  mediante  passaggio
          diretto di dipendenti  di  cui  all'articolo  2,  comma  2,
          appartenenti a una qualifica corrispondente e  in  servizio
          presso  altre  amministrazioni,  che  facciano  domanda  di
          trasferimento,  previo  assenso   dell'amministrazione   di
          appartenenza. Le amministrazioni, fissando  preventivamente
          i  requisiti  e  le  competenze  professionali   richieste,
          pubblicano sul proprio sito istituzionale, per  un  periodo
          pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono  indicati
          i  posti  che  intendono  ricoprire  attraverso   passaggio
          diretto  di  personale  di   altre   amministrazioni,   con
          indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale
          e  fino  all'introduzione  di  nuove   procedure   per   la
          determinazione dei fabbisogni standard di  personale  delle
          amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi
          centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti  pubblici
          non  economici  nazionali  non   e'   richiesto   l'assenso
          dell'amministrazione di appartenenza, la quale  dispone  il
          trasferimento    entro    due    mesi    dalla    richiesta
          dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini
          per il preavviso e a condizione  che  l'amministrazione  di
          destinazione  abbia  una  percentuale  di   posti   vacanti
          superiore   all'amministrazione   di   appartenenza.    Per
          agevolare le  procedure  di  mobilita'  la  Presidenza  del
          Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  della   funzione
          pubblica istituisce un portale finalizzato all'incontro tra
          la domanda e l'offerta di mobilita'. 
                1-bis.  L'amministrazione  di  destinazione  provvede
          alla riqualificazione dei  dipendenti  la  cui  domanda  di
          trasferimento e' accolta,  eventualmente  avvalendosi,  ove
          sia necessario predisporre percorsi specifici o  settoriali
          di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione.
          All'attuazione del presente comma si  provvede  utilizzando
          le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente e, comunque, senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica. 
                1-ter. La dipendente vittima di  violenza  di  genere
          inserita in specifici percorsi di  protezione,  debitamente
          certificati dai servizi sociali del  comune  di  residenza,
          puo'  presentare  domanda   di   trasferimento   ad   altra
          amministrazione pubblica ubicata in un  comune  diverso  da
          quello     di     residenza,      previa      comunicazione
          all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici  giorni
          dalla   suddetta   comunicazione    l'amministrazione    di
          appartenenza    dispone     il     trasferimento     presso
          l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove  vi  siano
          posti   vacanti   corrispondenti   alla    sua    qualifica
          professionale. 
                2.  Nell'ambito  dei  rapporti  di  lavoro   di   cui
          all'articolo  2,  comma  2,  i  dipendenti  possono  essere
          trasferiti  all'interno  della  stessa  amministrazione  o,
          previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra
          amministrazione, in sedi  collocate  nel  territorio  dello
          stesso comune ovvero a distanza non superiore  a  cinquanta
          chilometri  dalla  sede  cui  sono  adibiti.  Ai  fini  del
          presente comma non si applica il terzo  periodo  del  primo
          comma dell'articolo 2103 del codice civile. Con decreto del
          Ministro   per   la   semplificazione   e    la    pubblica
          amministrazione, previa consultazione con le confederazioni
          sindacali rappresentative e previa intesa, ove  necessario,
          in sede di conferenza unificata di cui all'articolo  8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono  essere
          fissati  criteri  per  realizzare  i  processi  di  cui  al
          presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra
          amministrazioni senza  preventivo  accordo,  per  garantire
          l'esercizio delle funzioni  istituzionali  da  parte  delle
          amministrazioni che  presentano  carenze  di  organico.  Le
          disposizioni di cui  al  presente  comma  si  applicano  ai
          dipendenti con figli di eta'  inferiore  a  tre  anni,  che
          hanno diritto al congedo parentale, e ai  soggetti  di  cui
          all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio  1992,  n.
          104, e successive  modificazioni,  con  il  consenso  degli
          stessi alla prestazione della propria attivita'  lavorativa
          in un'altra sede. 
                2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i  quali  sia
          necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma
          2.3. 
                2.2  I   contratti   collettivi   nazionali   possono
          integrare  le  procedure   e   i   criteri   generali   per
          l'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2. Sono nulli
          gli  accordi,  gli  atti  o  le  clausole   dei   contratti
          collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi
          1 e 2. 
                2.3 Al fine di favorire i processi di cui ai commi  1
          e 2, e' istituito, nello stato di previsione del  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze,  un  fondo  destinato  al
          miglioramento  dell'allocazione  del  personale  presso  le
          pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15  milioni
          di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere
          dall'anno  2015,   da   attribuire   alle   amministrazioni
          destinatarie dei predetti processi. Al fondo  confluiscono,
          altresi', le risorse corrispondenti al cinquanta per  cento
          del trattamento economico spettante al personale trasferito
          mediante  versamento  all'entrata  dello  Stato  da   parte
          dell'amministrazione     cedente      e      corrispondente
          riassegnazione  al  fondo   ovvero   mediante   contestuale
          riduzione  dei  trasferimenti  statali  all'amministrazione
          cedente. I criteri di utilizzo e le modalita'  di  gestione
          delle risorse del fondo  sono  stabiliti  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze. In  sede  di  prima
          applicazione,  nell'assegnazione  delle   risorse   vengono
          prioritariamente   valutate   le   richieste    finalizzate
          all'ottimale  funzionamento  degli  uffici  giudiziari  che
          presentino    rilevanti    carenze    di    personale     e
          conseguentemente  alla  piena  applicazione  della  riforma
          delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n.  56.  Le
          risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione
          sino al momento di effettiva  permanenza  in  servizio  del
          personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2. 
                2.4 Agli oneri derivanti  dall'attuazione  del  comma
          2.3, pari a 15 milioni di euro  per  l'anno  2014  e  a  30
          milioni di euro a decorrere dall'anno  2015,  si  provvede,
          quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2014 e a 9 milioni di
          euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  3,  comma
          97, della legge 24  dicembre  2007,  n.  244,  quanto  a  9
          milioni   di   euro   a   decorrere   dal   2014   mediante
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all'articolo 1,  comma  14,  del  decreto-legge  del  3
          ottobre 2006, n. 262 convertito  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 novembre 2006, n. 286 e quanto  a  12  milioni  di
          euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
          527, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296.  A  decorrere
          dall'anno 2015, il fondo di cui al comma  2.3  puo'  essere
          rideterminato ai sensi dell'articolo 11, comma  3,  lettera
          d), della legge 31  dicembre  2009,  n.  196.  Il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare
          con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per
          l'attuazione del presente articolo. 
                2-bis.  Le  amministrazioni,   prima   di   procedere
          all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla
          copertura di posti vacanti in organico, devono attivare  le
          procedure di mobilita' di cui al comma 1,  provvedendo,  in
          via prioritaria, all'immissione in  ruolo  dei  dipendenti,
          provenienti  da  altre  amministrazioni,  in  posizione  di
          comando o di fuori ruolo,  appartenenti  alla  stessa  area
          funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli
          delle  amministrazioni  in  cui   prestano   servizio.   Il
          trasferimento e' disposto, nei limiti  dei  posti  vacanti,
          con  inquadramento   nell'area   funzionale   e   posizione
          economica  corrispondente  a  quella  posseduta  presso  le
          amministrazioni  di  provenienza;  il  trasferimento   puo'
          essere disposto anche se la vacanza sia  presente  in  area
          diversa  da  quella   di   inquadramento   assicurando   la
          necessaria neutralita' finanziaria. 
                2-ter. L'immissione in ruolo di cui al  comma  2-bis,
          limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri  e
          al  Ministero  degli  affari  esteri,  in   ragione   della
          specifica professionalita' richiesta ai propri  dipendenti,
          avviene  previa  valutazione  comparativa  dei  titoli   di
          servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati  o
          fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di
          trasferimento,  nei   limiti   dei   posti   effettivamente
          disponibili. 
                2-quater. La Presidenza del Consiglio  dei  ministri,
          per fronteggiare le situazioni di  emergenza  in  atto,  in
          ragione  della  specifica  professionalita'  richiesta   ai
          propri dipendenti puo' procedere alla riserva di  posti  da
          destinare  al  personale  assunto  con  ordinanza  per   le
          esigenze della Protezione civile  e  del  servizio  civile,
          nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'articolo
          3, comma 59, della  legge  24  dicembre  2003,  n.  350,  e
          all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004,  n.
          311". 
                2-quinquies.  Salvo  diversa  previsione,  a  seguito
          dell'iscrizione   nel   ruolo    dell'amministrazione    di
          destinazione, al dipendente  trasferito  per  mobilita'  si
          applica  esclusivamente   il   trattamento   giuridico   ed
          economico,  compreso  quello   accessorio,   previsto   nei
          contratti collettivi  vigenti  nel  comparto  della  stessa
          amministrazione. 
                2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per  motivate
          esigenze  organizzative,  risultanti   dai   documenti   di
          programmazione previsti all'articolo 6, possono  utilizzare
          in assegnazione temporanea, con le modalita'  previste  dai
          rispettivi ordinamenti, personale di altre  amministrazioni
          per un periodo non superiore a  tre  anni,  fermo  restando
          quanto gia'  previsto  da  norme  speciali  sulla  materia,
          nonche' il regime di spesa eventualmente previsto  da  tali
          norme e dal presente decreto.» 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  8  del   decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281   (Definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali): 
                «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali
          e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
                2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
                3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
                4. La Conferenza unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.» 
              Si riporta il testo del comma 61 dell'articolo 3  della
          legge  24  dicembre  2003,  n.  350  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2004): 
                «Art. 3 (Disposizioni in materia di oneri  sociali  e
          di personale e per il funzionamento di  amministrazioni  ed
          enti pubblici). - 1. - 60. (Omissis) 
                61. I termini di validita' delle graduatorie  per  le
          assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche
          che per l'anno  2004  sono  soggette  a  limitazioni  delle
          assunzioni sono prorogati  di  un  anno.  La  durata  delle
          idoneita'  conseguite  nelle   procedure   di   valutazione
          comparativa  per  la  copertura  dei  posti  di  professore
          ordinario e associato di cui alla legge 3 luglio  1998,  n.
          210, e successive modificazioni, e'  prorogata  per  l'anno
          2004. In attesa  dell'emanazione  del  regolamento  di  cui
          all'articolo 9 della  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  le
          amministrazioni pubbliche  ivi  contemplate,  nel  rispetto
          delle limitazioni e delle procedure di cui ai commi da 53 a
          71, possono  effettuare  assunzioni  anche  utilizzando  le
          graduatorie  di  pubblici  concorsi  approvate   da   altre
          amministrazioni,  previo  accordo  tra  le  amministrazioni
          interessate. 
                (Omissis).» 
              Si riporta il testo  dell'articolo  34-bis  del  citato
          decreto legislativo n. 165 del 2001: 
                «Art. 34-bis (Disposizioni in  materia  di  mobilita'
          del personale). - 
                1. Le amministrazioni pubbliche di  cui  all'articolo
          1, comma 2, con esclusione delle  amministrazioni  previste
          dall'articolo 3, comma 1, ivi compreso il  Corpo  nazionale
          dei vigili del fuoco, prima  di  avviare  le  procedure  di
          assunzione  di  personale,  sono  tenute  a  comunicare  ai
          soggetti di cui all'articolo 34, commi 2 e  3,  l'area,  il
          livello e la sede di destinazione per i  quali  si  intende
          bandire il concorso nonche', se necessario, le  funzioni  e
          le eventuali specifiche idoneita' richieste. 
                2.  La  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri   -
          Dipartimento della funzione pubblica, di  concerto  con  il
          Ministero dell'economia e  delle  finanze  e  le  strutture
          regionali e provinciali di cui all' articolo 34,  comma  3,
          provvedono, entro quindici giorni dalla  comunicazione,  ad
          assegnare secondo l'anzianita' di iscrizione  nel  relativo
          elenco il personale collocato in  disponibilita'  ai  sensi
          degli articoli 33 e 34. Le predette strutture  regionali  e
          provinciali, accertata l'assenza negli appositi elenchi  di
          personale da assegnare alle amministrazioni  che  intendono
          bandire  il  concorso,  comunicano   tempestivamente   alla
          Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della
          funzione pubblica  le  informazioni  inviate  dalle  stesse
          amministrazioni.  Entro  quindici  giorni  dal  ricevimento
          della predetta comunicazione, la Presidenza  del  Consiglio
          dei ministri - Dipartimento  della  funzione  pubblica,  di
          concerto con il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,
          provvede ad assegnare alle  amministrazioni  che  intendono
          bandire  il  concorso  il  personale  inserito  nell'elenco
          previsto   dall'articolo   34,   comma   2.    A    seguito
          dell'assegnazione, l'amministrazione  destinataria  iscrive
          il dipendente in disponibilita'  nel  proprio  ruolo  e  il
          rapporto di lavoro prosegue con  l'amministrazione  che  ha
          comunicato   l'intenzione   di   bandire    il    concorso.
          L'amministrazione  destinataria  comunica   tempestivamente
          alla Presidenza del Consiglio dei ministri  -  Dipartimento
          della  funzione  pubblica  e  alle  strutture  regionali  e
          provinciali di cui all'articolo 34, comma 3, la rinuncia  o
          la mancata  accettazione  dell'assegnazione  da  parte  del
          dipendente in disponibilita'. 
                3.   Le   amministrazioni   possono   provvedere    a
          organizzare  percorsi  di  qualificazione   del   personale
          assegnato ai sensi del comma 2. 
                4. Le amministrazioni, decorsi quarantacinque  giorni
          dalla ricezione della comunicazione di cui al  comma  1  da
          parte del Dipartimento della funzione pubblica direttamente
          per le amministrazioni dello Stato e per gli enti  pubblici
          non economici nazionali, comprese  le  universita',  e  per
          conoscenza per le altre amministrazioni, possono  procedere
          all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni  per
          le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai
          sensi del comma 2. 
                5.  Le  assunzioni  effettuate  in   violazione   del
          presente articolo sono nulle di diritto. Restano  ferme  le
          disposizioni  previste  dall'articolo  39  della  legge  27
          dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni 
                5-bis. Ove se ne  ravvisi  l'esigenza  per  una  piu'
          tempestiva ricollocazione del personale  in  disponibilita'
          iscritto nell'elenco di cui all'articolo 34,  comma  2,  il
          Dipartimento della funzione pubblica effettua  ricognizioni
          presso  le   amministrazioni   pubbliche   per   verificare
          l'interesse  all'acquisizione  in  mobilita'  dei  medesimi
          dipendenti.  Si  applica  l'articolo  4,   comma   2,   del
          decreto-legge 12  maggio  1995,  n.  163,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273.» 
              Si riporta il testo del comma 8  dell'articolo  19  del
          decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico  in
          materia di societa' a partecipazione pubblica): 
                «Art.  19  (Gestione  del  personale).  -  1.  -   7.
          (Omissis) 
                8.   Le   pubbliche   amministrazioni   titolari   di
          partecipazioni  di  controllo  in  societa',  in  caso   di
          reinternalizzazione di funzioni o  servizi  esternalizzati,
          affidati alle societa' stesse, procedono,  prima  di  poter
          effettuare nuove assunzioni, al riassorbimento delle unita'
          di personale  gia'  dipendenti  a  tempo  indeterminato  da
          amministrazioni  pubbliche  e  transitate  alle  dipendenze
          della    societa'    interessata    dal     processo     di
          reinternalizzazione, mediante l'utilizzo delle procedure di
          mobilita' di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n.
          165 del 2001 e nel  rispetto  dei  vincoli  in  materia  di
          finanza pubblica e contenimento delle spese  di  personale.
          Il riassorbimento puo' essere disposto solo nei limiti  dei
          posti      vacanti      nelle      dotazioni      organiche
          dell'amministrazione  interessata   e   nell'ambito   delle
          facolta'  assunzionali  disponibili.  La   spesa   per   il
          riassorbimento del personale gia' in precedenza  dipendente
          dalle stesse amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo
          indeterminato  non  rileva   nell'ambito   delle   facolta'
          assunzionali disponibili  e,  per  gli  enti  territoriali,
          anche  del  parametro  di   cui   all'articolo   1,   comma
          557-quater, della legge n. 296 del 2006, a  condizione  che
          venga  fornita  dimostrazione,   certificata   dal   parere
          dell'organo  di  revisione  economico-finanziaria,  che  le
          esternalizzazioni siano state effettuate nel rispetto degli
          adempimenti  previsti  dall'articolo  6-bis   del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  e,  in  particolare,  a
          condizione che: 
                  a)  in  corrispondenza   del   trasferimento   alla
          societa' della  funzione  sia  stato  trasferito  anche  il
          personale corrispondente alla  funzione  medesima,  con  le
          correlate risorse stipendiali; 
                  b)  la  dotazione  organica  dell'ente  sia   stata
          corrispondentemente ridotta e tale contingente di personale
          non sia stato sostituito; 
                  c) siano state adottate  le  necessarie  misure  di
          riduzione   dei   fondi   destinati   alla   contrattazione
          integrativa; 
                  d) l'aggregato di spesa complessiva  del  personale
          soggetto ai vincoli di contenimento sia  stato  ridotto  in
          misura corrispondente alla spesa del  personale  trasferito
          alla societa'. 
                (Omissis).» 
              Si riporta il testo degli articoli 31 e 114 del  citato
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: 
                «Art. 31 (Consorzi). - 1.  Gli  enti  locali  per  la
          gestione associata di uno  o  piu'  servizi  e  l'esercizio
          associato  di  funzioni  possono  costituire  un  consorzio
          secondo le norme previste per le aziende  speciali  di  cui
          all'articolo  114,  in  quanto  compatibili.  Al  consorzio
          possono partecipare altri enti  pubblici,  quando  siano  a
          cio'  autorizzati,  secondo  le  leggi  alle   quali   sono
          soggetti. 
                2. A tal  fine  i  rispettivi  consigli  approvano  a
          maggioranza assoluta  dei  componenti  una  convenzione  ai
          sensi  dell'articolo  30,  unitamente  allo   statuto   del
          consorzio. 
                3. In particolare la convenzione deve disciplinare le
          nomine   e   le   competenze   degli   organi    consortili
          coerentemente a  quanto  disposto  dai  commi  8,  9  e  10
          dell'articolo 50 e dell'articolo 42, comma 2 lettera m),  e
          prevedere la trasmissione, agli enti aderenti,  degli  atti
          fondamentali del consorzio; lo statuto, in conformita' alla
          convenzione, deve disciplinare l'organizzazione, la  nomina
          e le funzioni degli organi consortili. 
                4. Salvo quanto previsto dalla  convenzione  e  dallo
          statuto per i consorzi, ai quali partecipano  a  mezzo  dei
          rispettivi rappresentanti legali anche enti  diversi  dagli
          enti locali, l'assemblea  del  consorzio  e'  composta  dai
          rappresentanti  degli  enti  associati  nella  persona  del
          sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con
          responsabilita' pari alla quota di  partecipazione  fissata
          dalla convenzione e dallo statuto. 
                5. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione
          e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto. 
                6.  Tra  gli  stessi  enti  locali  non  puo'  essere
          costituito piu' di un consorzio. 
                7. In caso di rilevante interesse pubblico, la  legge
          dello Stato puo'  prevedere  la  costituzione  di  consorzi
          obbligatori  per  l'esercizio  di  determinate  funzioni  e
          servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi
          regionali. 
                8.  Ai  consorzi  che  gestiscono  attivita'  di  cui
          all'articolo 113-bis si applicano le norme previste per  le
          aziende speciali.» 
                «Art. 114 (Aziende speciali  ed  istituzioni).  -  1.
          L'azienda speciale e'  ente  strumentale  dell'ente  locale
          dotato   di   personalita'    giuridica,    di    autonomia
          imprenditoriale  e  di  proprio  statuto,   approvato   dal
          consiglio  comunale  o  provinciale.   L'azienda   speciale
          conforma la propria gestione ai principi contabili generali
          contenuti nell'allegato n.  1  al  decreto  legislativo  23
          giugno 2011, n. 118,  e  successive  modificazioni,  ed  ai
          principi del codice civile. 
                2. L'istituzione e' organismo  strumentale  dell'ente
          locale  per  l'esercizio  di  servizi  sociali,  dotato  di
          autonomia gestionale.  L'istituzione  conforma  la  propria
          gestione  ai  principi  contabili  generali   e   applicati
          allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011,  n.  118  e
          successive  modificazioni  e  integrazioni  ed  adotta   il
          medesimo sistema  contabile  dell'ente  locale  che  lo  ha
          istituito, nel rispetto di quanto previsto  dall'art.  151,
          comma 2. L'ente locale che si avvale della facolta' di  non
          tenere  la  contabilita'  economico  patrimoniale  di   cui
          all'art.  232,  comma  3,   puo'   imporre   alle   proprie
          istituzioni       l'adozione       della       contabilita'
          economico-patrimoniale. 
                3. Organi dell'azienda  e  dell'istituzione  sono  il
          consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore,
          al  quale  compete  la   responsabilita'   gestionale.   Le
          modalita' di nomina  e  revoca  degli  amministratori  sono
          stabilite dallo statuto dell'ente locale. 
                4.  L'azienda  e  l'istituzione  conformano  la  loro
          attivita'   a   criteri   di   efficacia,   efficienza   ed
          economicita' ed hanno l'obbligo dell'equilibrio  economico,
          considerando anche i proventi derivanti dai  trasferimenti,
          fermo restando, per l'istituzione, l'obbligo  del  pareggio
          finanziario. 
                5.  Nell'ambito  della  legge,  l'ordinamento  ed  il
          funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati  dal
          proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni
          sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente
          locale da cui dipendono. 
                5-bis.  Le  aziende  speciali  e  le  istituzioni  si
          iscrivono e depositano i propri bilanci al  registro  delle
          imprese     o     nel     repertorio     delle      notizie
          economico-amministrative   della   camera   di   commercio,
          industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio
          entro il 31 maggio di ciascun anno. 
                6. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione;
          determina le finalita' e gli indirizzi;  approva  gli  atti
          fondamentali; esercita la vigilanza; verifica  i  risultati
          della gestione; provvede  alla  copertura  degli  eventuali
          costi sociali. 
                7. Il  collegio  dei  revisori  dei  conti  dell'ente
          locale esercita le sue funzioni anche nei  confronti  delle
          istituzioni. Lo statuto dell'azienda  speciale  prevede  un
          apposito organo di revisione,  nonche'  forme  autonome  di
          verifica della gestione. 
                8. Ai fini di cui al  comma  6  sono  fondamentali  i
          seguenti atti dell'azienda da  sottoporre  all'approvazione
          del consiglio comunale: 
                  a) il piano-programma, comprendente un contratto di
          servizio che disciplini  i  rapporti  tra  ente  locale  ed
          azienda speciale; 
                  b) il budget economico almeno triennale; 
                  c) il bilancio di esercizio; 
                  d) il piano degli indicatori di bilancio. 
                8-bis. Ai fini di cui al comma 6, sono fondamentali i
          seguenti    atti     dell'istituzione     da     sottoporre
          all'approvazione del consiglio comunale: 
                  a) il piano-programma, di durata almeno  triennale,
          che   costituisce   il    documento    di    programmazione
          dell'istituzione; 
                  b) il  bilancio  di  previsione  almeno  triennale,
          predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 9  del
          decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118,  e  successive
          modificazioni, completo dei relativi allegati; 
                  c) le variazioni di bilancio; 
                  d) il rendiconto della gestione predisposto secondo
          lo schema di cui all'allegato n. 10 del decreto legislativo
          23  giugno  2011,  n.  118,  e  successive   modificazioni,
          completo dei relativi allegati.» 
              Si riporta il testo del comma  2  dell'articolo  1  del
          citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
                «Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione).  -  1.
          Le   disposizioni   del   presente   decreto   disciplinano
          l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro  e  di
          impiego alle dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche,
          tenuto conto delle  autonomie  locali  e  di  quelle  delle
          regioni   e   delle   province   autonome,   nel   rispetto
          dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al  fine
          di: 
                  a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in
          relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi  dei
          Paesi dell'Unione europea,  anche  mediante  il  coordinato
          sviluppo di sistemi informativi pubblici; 
                  b) razionalizzare il  costo  del  lavoro  pubblico,
          contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
          indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica; 
                  c)  realizzare  la  migliore  utilizzazione   delle
          risorse umane nelle pubbliche amministrazioni,  assicurando
          la formazione e lo sviluppo professionale  dei  dipendenti,
          applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro
          privato, garantendo pari opportunita' alle  lavoratrici  ed
          ai lavoratori  nonche'  l'assenza  di  qualunque  forma  di
          discriminazione e di violenza morale o psichica. 
                2. Per amministrazioni pubbliche si  intendono  tutte
          le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI. 
                Omissis.» 
              Si riporta il testo del comma  6  dell'articolo  3  del
          decreto  legislativo  13  aprile  2017,  n.  59  (Riordino,
          adeguamento e semplificazione  del  sistema  di  formazione
          iniziale e di accesso nei ruoli  di  docente  nella  scuola
          secondaria  per  renderlo  funzionale  alla  valorizzazione
          sociale   e   culturale   della   professione,   a    norma
          dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b),  della  legge
          13 luglio 2015, n. 107),  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art. 3 (Bando di concorso e commissioni). - 1. -  5.
          (Omissis) 
                6.  Con   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca sono individuati i criteri
          di  composizione  delle  commissioni   giudicatrici   e   i
          requisiti  che  devono  essere   posseduti   dai   relativi
          componenti; i programmi, le prove concorsuali,  i  punteggi
          ad esse attribuiti e i relativi criteri di valutazione;  la
          tabella dei titoli accademici, scientifici e  professionali
          valutabili, comunque in misura  non  superiore  al  20  per
          cento  del  punteggio  complessivo,  tra   i   quali   sono
          particolarmente  valorizzati  il  titolo  di   dottore   di
          ricerca, il possesso di abilitazione  specifica  conseguita
          attraverso percorsi selettivi di  accesso,  il  superamento
          delle prove di un precedente concorso ordinario per  titoli
          ed esami nelle specifiche classi di concorso,  il  possesso
          di titoli accademici nell'ambito della pedagogia speciale e
          didattica dell'inclusione; le modalita' di  gestione  delle
          procedure  concorsuali  a  cura  degli  uffici   scolastici
          regionali. Con  decreto  del  Ministro  dell'istruzione  e'
          costituita una commissione  nazionale  di  esperti  per  la
          definizione delle prove scritte e delle relative griglie di
          valutazione. 
                (Omissis).» 
              Si riporta il testo del comma 10  dell'articolo  1  del
          decreto-legge 29 ottobre  2019,  n.  126,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 (Misure
          di  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  in  materia  di
          reclutamento del  personale  scolastico  e  degli  enti  di
          ricerca e di abilitazione  dei  docenti),  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art.  1  (Disposizioni   urgenti   in   materia   di
          reclutamento e abilitazione  del  personale  docente  nella
          scuola secondaria). - 1. - 9. (Omissis) 
                10. Le prove di cui al comma 9, lettere a) e d), sono
          superate dai candidati che conseguano il  punteggio  minimo
          di sette decimi o equivalente, e riguardano il programma di
          esame previsto per il concorso  ordinario,  per  titoli  ed
          esami, per la scuola secondaria. 
                (Omissis)» 
              Si riporta il testo del comma 394 dell'articolo 1 della
          citata legge 27 dicembre  2019,  n.  160,  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «394. In previsione di una revisione  organica  della
          normativa a tutela del  pluralismo  dell'informazione,  che
          tenga  conto  anche  delle  nuove  modalita'  di  fruizione
          dell'informazione da parte dei cittadini, tutti  i  termini
          di cui all'articolo 1, comma 810, della legge  30  dicembre
          2018, n. 145, sono differiti  di  ventiquattro  mesi.  Sono
          conseguentemente differite le  riduzioni  applicabili  alla
          contribuzione diretta, di cui  al  decreto  legislativo  15
          maggio 2017, n. 70.» 
              Si riporta il testo del comma 810 dell'articolo 1 della
          legge 30 dicembre 2018,  n.  145  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2019-2021): 
                «810. Nelle more  di  una  revisione  organica  della
          normativa di settore, che tenga  conto  anche  delle  nuove
          modalita'  di  fruizione  dell'informazione  da  parte  dei
          cittadini, i contributi diretti alle  imprese  editrici  di
          quotidiani e periodici di cui  al  decreto  legislativo  15
          maggio 2017, n. 70, sono progressivamente ridotti fino alla
          loro abolizione, secondo le seguenti previsioni: 
                  a) a decorrere dal 31 gennaio 2020: 
                    1) la legge 7 agosto 1990, n. 230, e' abrogata; 
                    2) all'articolo 1, comma  1247,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296, le parole: « , nonche' alle  imprese
          radiofoniche  private  che  abbiano  svolto  attivita'   di
          informazione di interesse generale ai sensi della  legge  7
          agosto 1990, n. 250 » sono soppresse; 
                  b) il contributo diretto erogato a ciascuna impresa
          editrice di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a),  b)  e
          c), del decreto legislativo  15  maggio  2017,  n.  70,  in
          deroga a  quanto  stabilito  all'articolo  8  del  medesimo
          decreto legislativo 15  maggio  2017,  n.  70,  e'  ridotto
          progressivamente con le seguenti modalita': 
                    1)    per    l'annualita'     2019,     l'importo
          complessivamente erogabile a ciascuna impresa editoriale e'
          ridotto del 20 per cento  della  differenza  tra  l'importo
          spettante e 500.000 euro; 
                    2)    per    l'annualita'     2020,     l'importo
          complessivamente erogabile a ciascuna impresa editoriale e'
          ridotto del 50 per cento  della  differenza  tra  l'importo
          spettante e 500.000 euro; 
                    3)    per    l'annualita'     2021,     l'importo
          complessivamente erogabile a ciascuna impresa editoriale e'
          ridotto del 75 per cento  della  differenza  tra  l'importo
          spettante e 500.000 euro; 
                  c) a decorrere dal  1°  gennaio  2022  non  possono
          accedere  al  contributo  le  imprese   editrici   di   cui
          all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c),  del  decreto
          legislativo 15 maggio 2017, n. 70; 
                  d)   al   fine   di   perseguire    obiettivi    di
          valorizzazione e diffusione della cultura e del  pluralismo
          dell'informazione, dell'innovazione tecnologica e  digitale
          e della liberta' di stampa, con uno o  piu'  decreti  della
          Presidenza del Consiglio dei ministri sono  individuate  le
          modalita' per il sostegno e la valorizzazione di  progetti,
          da parte di soggetti sia pubblici che privati,  finalizzati
          a diffondere la cultura della libera informazione  plurale,
          della    comunicazione    partecipata    e    dal    basso,
          dell'innovazione digitale e sociale,  dell'uso  dei  media,
          nonche'  progetti  volti  a  sostenere  il  settore   della
          distribuzione  editoriale  anche   avviando   processi   di
          innovazione digitale, a valere sul Fondo per il  pluralismo
          di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198.» 
              Si riporta il testo del comma  1  dell'articolo  3  del
          decreto legislativo 15 maggio 2017,  n.  70  (Ridefinizione
          della  disciplina  dei  contributi  diretti  alle   imprese
          editrici  di  quotidiani   e   periodici,   in   attuazione
          dell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre  2016,
          n. 198): 
                «Art. 3 (Soggetti non ammessi ai  contributi).  -  1.
          Non possono accedere al contributo: 
                  a) le imprese editrici di  organi  di  informazione
          dei  partiti,  dei  movimenti  politici  e  sindacali,  ivi
          incluse le imprese di cui  all'articolo  4  della  legge  7
          agosto 1990, n. 250; 
                  b) le imprese editrici di periodici specialistici a
          carattere tecnico, aziendale, professionale  o  scientifico
          che abbiano diffusione prevalente  tra  gli  operatori  dei
          settori di riferimento; 
                  c) le imprese editrici di  quotidiani  e  periodici
          facenti capo a gruppi editoriali quotati o  partecipati  da
          societa' quotate in mercati regolamentati.» 
              Si riporta il testo dei commi 453 e 454 dell'articolo 1
          della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145: 
                «453. In considerazione dell'accresciuta  aspettativa
          di  vita  della  popolazione   e   delle   conseguenti   ed
          ingravescenti patologie della retina, al  fine  di  ridurre
          significativamente i tempi delle diagnosi e i danni  visivi
          e sociali ed il gravame assistenziale, il  Ministero  della
          salute   affida   alla   sezione   italiana    dell'Agenzia
          internazionale per la prevenzione della cecita'  (IAPB)  la
          gestione di un progetto di screening  straordinario  mobile
          che  solleciti  l'attenzione   alle   problematiche   delle
          minorazioni  visive,  con  particolare   riferimento   alle
          patologie retiniche. 
                454.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  453  e'
          attribuito  un  contributo   straordinario   alla   sezione
          italiana dell'IAPB pari a 250.000 euro per  ciascuno  degli
          anni 2019, 2020 e 2021.» 
              Si riporta il testo del comma 200 dell'articolo 1 della
          citata legge n. 190 del 2014: 
                «200.  Nello  stato  di  previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
          fronte ad esigenze indifferibili  che  si  manifestano  nel
          corso della gestione, con la dotazione  di  27  milioni  di
          euro per l'anno 2015 e  di  25  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
          con uno o piu' decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti  variazioni   di
          bilancio.»